L’ottemperanza non tollera ostacoli finanziari: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3540 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non si esaurisce con la mera adozione di atti formali di esecuzione, ma impone alla pubblica amministrazione il compimento di tutte le attività necessarie a realizzare concretamente il risultato pratico statuito dalla sentenza. La temporanea indisponibilità di fondi di bilancio non può essere opposta all’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendo l’amministrazione ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. L’atto adottato in violazione o elusione del giudicato è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di una scuola secondaria di primo grado e di nove scuole secondarie di secondo grado, aveva ottenuto dal TAR Lombardia l’annullamento del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che l’aveva illegittimamente esclusa dal riparto dei contributi destinati alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2021/2022. La sentenza n. 2045/2025, passata in giudicato, ordinava all’amministrazione di riesercitare il potere e di riconoscere il contributo pretermesso.
A fronte della perdurante inerzia, la società proponeva ricorso per ottemperanza. L’amministrazione adottava allora un decreto di “rettifica”, dichiarando la volontà di eseguire la sentenza ma rilevando l’attuale temporanea indisponibilità di fondi e rinviando l’assegnazione delle risorse all’esercizio finanziario successivo: la tabella allegata risultava però identica a quella annullata, senza includere le scuole della ricorrente. Avverso tale atto, ritenuto elusivo del giudicato, venivano proposti motivi aggiunti. In pendenza di giudizio, l’amministrazione adottava un ulteriore decreto di rettifica, finalmente inserendo gli istituti nella nuova tabella di riparto, senza tuttavia provvedere all’erogazione materiale delle somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente confermato la conversione del rito da camerale a ordinario, disposta ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., atteso che la valutazione della legittimità del decreto di rettifica implicava una cognizione piena non riducibile alla mera verifica dell’adempimento formale al giudicato.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento degli istituti della ricorrente nelle tabelle di riparto, pur costituendo un atto necessario, non fosse sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere: l’utilità riconosciuta dalla sentenza consisteva nell’erogazione del contributo finanziario e, in assenza di prova dell’avvenuto pagamento, l’obbligo non poteva considerarsi adempiuto fino all’effettivo accredito delle somme.
La Corte ha quindi affermato che la giustificazione della temporanea indisponibilità di fondi è irrilevante in sede di ottemperanza, richiamando il principio per cui l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di non capienza degli appositi capitoli, attraverso il pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Alla luce della perdurante inottemperanza, sia pure parziale, il ricorso è stato accolto: il Tribunale ha ordinato all’USR Lombardia e al Ministero di provvedere al pagamento entro novanta giorni, nominando sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Milano o di un dirigente dallo stesso delegato. Il decreto del 22 ottobre 2025 è stato dichiarato inefficace nella parte in cui non includeva le scuole della ricorrente, mentre la relativa nota è stata annullata.
Accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero è stato condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, calcolati per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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