Carenze motivazionali nel giudizio di non idoneità all’ASN per valutazione apodittica delle pubblicazioni (TAR Lazio n. 14554 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale deve essere sorretto da una motivazione che renda comprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato. È illegittimo il diniego fondato su affermazioni apodittiche e stereotipate circa la limitata collocazione editoriale e il limitato impatto citazionale, senza una specifica disamina dei singoli prodotti scientifici. Il criterio dell’impatto citazionale non può essere utilizzato per la valutazione delle pubblicazioni ex art. 7 del d.m. n. 120/2016, trattandosi di parametro che attiene alla valutazione dell’impatto della produzione scientifica, specialmente nei settori non bibliometrici. Quando la Commissione decide a maggioranza, superando il giudizio positivo espresso da alcuni componenti, la motivazione deve essere rinforzata e deve esplicitare le ragioni per cui gli elementi positivi sono stati ritenuti recessivi.
Il Fatto
La ricorrente, professore associato, impugnava il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale “13/A2 – Politica economica”. La Commissione nazionale, pur riconoscendo alla candidata il raggiungimento dei valori soglia e il possesso di sette titoli, aveva negato l’abilitazione con tre voti contrari su cinque, ritenendo le pubblicazioni di qualità non adeguata a causa della limitata collocazione editoriale e del limitato impatto citazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la valutazione delle pubblicazioni è caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, ma deve comunque essere sorretta da motivazione adeguata. Il giudizio negativo appariva, nel caso di specie, affetto da gravi carenze motivazionali, poiché la Commissione aveva dedotto la qualità non adeguata della produzione scientifica da mere affermazioni apodittiche e stereotipate sulla limitata collocazione editoriale e sul limitato impatto citazionale.
La circostanza che il giudizio fosse stato espresso a maggioranza, con due commissari favorevoli all’abilitazione, imponeva una motivazione rinforzata, idonea a rendere comprensibili le ragioni per cui gli elementi positivi erano stati superati. Il Collegio richiama il principio per cui il dovere di motivazione assume maggiore pregnanza quando si supera il dissenso di componenti della Commissione che hanno espresso valutazione positiva.
Il riferimento al limitato impatto citazionale risultava viziato anche perché il settore 13/A2 non è un settore bibliometrico e, comunque, tale criterio può rilevare solo per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica e non per il giudizio sulla qualità delle pubblicazioni ex art. 7 del d.m. n. 120/2016, che deve considerare elementi qualitativi come originalità, rigore metodologico e carattere innovativo.
La motivazione del diniego appariva inoltre contraddittoria, avendo la Commissione riconosciuto alla candidata il superamento dei valori soglia e, al contempo, utilizzato il dato citazionale per negare l’abilitazione. Il giudizio negativo non esprimeva una seria e approfondita disamina delle pubblicazioni, risultando inidoneo a definire compiutamente le ragioni del diniego. Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e annullato in parte qua il giudizio di inidoneità, ordinando al Ministero di rivalutare le pubblicazioni da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di novanta giorni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.