Il termine per l’indennizzo decorre dalla data di ultima erogazione, non dalla revoca dell’autorizzazione (TAR Lazio n. 13430 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare di cui all’art. 1 del D.M. 19 aprile 2013, nel definire la data di chiusura dell’impianto come data di ultima erogazione risultante dal registro di carico e scarico, costituisce disciplina nuova e diversa della medesima materia rispetto all’art. 5, comma 1, del D.M. 7 agosto 2003, che faceva decorrere il termine dalla fuoriuscita dalla gestione dell’impianto. Ne deriva che il termine annuale di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo decorre dalla data di ultima erogazione; in caso di sospensione dell’attività disposta dall’autorità, la data di chiusura coincide con la scadenza della sospensione medesima. La domanda presentata oltre tale termine è tardiva, con conseguente rigetto dell’istanza quale atto necessitato, insindacabile sotto il profilo motivazionale.
Il Fatto
La ricorrente, già comodataria di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, vedeva revocata la licenza fiscale di esercizio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 16 febbraio 2018, in ragione di una controversia civile con la società concessionaria dell’impianto. In data 12 febbraio 2019, la ricorrente presentava istanza per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 32/1998, facendo valere quale data di chiusura quella della revoca della licenza.
L’Acquirente Unico s.p.a., in funzione di OCSIT, rigettava l’istanza perché ritenuta non conforme e fuori termine, facendo decorrere il termine annuale dalla ultima erogazione, risalente al 31 dicembre 2016, ovvero dalla scadenza dell’ultima sospensione d’autorità, intervenuta il 24 marzo 2017. La ricorrente impugnava il rigetto, deducendo che la chiusura effettiva fosse avvenuta solo dopo il 6 aprile 2018 e contestando il difetto di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riunito i motivi di ricorso, in quanto connessi alla questione della decorrenza del termine di decadenza. La ricorrente sosteneva, da un lato, che la data di riferimento dovesse essere quella della revoca dell’autorizzazione e, dall’altro, che il D.M. del 2013, nel regolare l’ipotesi della sospensione dell’attività, lasciasse al richiedente una mera facoltà e non già un onere di far valere la scadenza della sospensione medesima.
La sentenza ha respinto tale ricostruzione. Il Collegio ha osservato che l’art. 1 del D.M. 19 aprile 2013, nel definire la data di chiusura come data di ultima erogazione risultante dal registro di carico e scarico, ha introdotto una nozione nuova e diversa rispetto alla fuoriuscita dalla gestione di cui all’art. 5, comma 1, del D.M. 7 agosto 2003. Trattandosi di disciplina successiva e speciale, la norma del 2013 prevale sulla precedente, con la conseguenza che il termine annuale decorre dall’ultima erogazione materiale del carburante.
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali è emerso che l’impianto aveva cessato l’esercizio sin dal gennaio 2016, come dimostrato da un ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato dalla stessa ricorrente. A tale data, il termine annuale era già abbondantemente decorso al momento della presentazione dell’istanza del febbraio 2019, rendendo la domanda tardiva. La Corte ha inoltre precisato che la decadenza rendeva il rigetto un atto necessitato, con la conseguenza che le censure relative al difetto di motivazione e alla mancata considerazione degli inadempimenti della controparte contrattuale risultavano prive di valore dirimente.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo alla ricorrente, avendo la stessa dimostrato, sin dall’inizio del 2016, di essere perfettamente a conoscenza della cessazione dell’attività commerciale. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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