Il diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza prevale sull’interesse del richiedente (TAR Lazio n. 13384 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana, quando è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, anche se non esplicita le fonti e i fatti accertati, purché consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione. L’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza è recessivo rispetto all’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale. L’amministrazione può legittimamente fondare il diniego su elementi informativi riservati, il cui contenuto può essere omesso, e su precedenti penali che, pur se prescritti, costituiscono un valido indice di mancata integrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero dimorante in Italia dal 2006, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego si basava su elementi informativi riservati, provenienti da organismi preposti alla sicurezza dello Stato, che facevano sorgere pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8 della legge n. 91/1992, per il decorso del termine di due anni, e il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, nonché la lesione dei principi di cui all’art. 24 Cost. Il TAR, con ordinanza, aveva ordinato all’amministrazione di depositare la documentazione istruttoria con le opportune cautele.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Ha innanzitutto respinto il primo motivo, precisando che l’art. 8 della legge n. 91/1992 riguarda il procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio e non quello per residenza. Alla fattispecie si applica invece l’art. 9-ter della legge n. 91/1992 che, nella formulazione vigente, prevedeva un termine di 48 mesi per la definizione del procedimento, non ancora decorso alla data di adozione del provvedimento impugnato.
Quanto al merito, il Collegio ha ribadito la natura eminentemente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza, sindacabile solo nei ristretti limiti del controllo di legittimità. Tale ampia discrezionalità è informata a criteri di precauzione e di cautela, considerata l’irreversibilità degli effetti dell’accoglimento dell’istanza e il suo impatto sull’intera collettività. Non è quindi sproporzionato negare la cittadinanza a coloro dei quali si dubita possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali della Repubblica.
Il TAR ha poi escluso il difetto di motivazione, richiamando il principio per cui, nei casi di diniego fondato su ragioni di sicurezza, non è necessario indicare tutte le fonti e i fatti accertati. Il riferimento ob relationem al contenuto degli atti riservati soddisfa l’obbligo motivazionale, mentre i diritti di difesa sono garantiti dall’ostensione in giudizio degli atti con le dovute cautele.
Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva riportato una condanna irrevocabile per il reato di procurato ingresso illegale di stranieri ex art. 12, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 286/1998. Tale precedente assume valenza ostativa, poiché la condotta di chi lucra sull’ingresso illegale si pone in diretto contrasto con l’ordinamento in cui il richiedente chiede di essere accolto. La valutazione sul grado di assimilazione dei valori dell’ordinamento è autonoma rispetto a quella penale, basandosi su un diverso e minore rigore probatorio, come il fondato sospetto.
Nota della Redazione
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