Silenzio Arera sull’approvazione PEF rifiuti: la delibera istruttoria non chiude il procedimento (Cons. Stato n. 10316 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’Autorità di regolazione dispone un supplemento istruttorio e prende atto dei parametri e delle valutazioni rimessi all’Ente territorialmente competente non costituisce atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano economico-finanziario aggiornato e validato. La presa d’atto dei valori fissati dall’ETC è presupposto e non esito della verifica di coerenza regolatoria, che si conclude soltanto con l’atto di approvazione. L’azione avverso il silenzio-inadempimento veicola la pretesa alla conclusione del procedimento e all’accertamento dell’obbligo di provvedere, non il riscontro alle singole contestazioni di merito. La mera comunicazione dell’opportunità di un riesame delle determinazioni tariffarie non integra ipotesi legale di proroga e non elide l’inadempimento.

Il Fatto

Il gestore del servizio di igiene urbana in tre Comuni pugliesi impugnava il silenzio serbato da ARERA sui procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei PEF, validati dall’ETC regionale con distinte determine del 20 giugno 2024 e trasmessi in pari data all’Autorità.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3337/2025, accoglieva il ricorso, dichiarava l’illegittimità del silenzio e ordinava ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di inerzia un Commissario ad acta. ARERA appellava deducendo la sopravvenuta carenza di interesse, per effetto di una propria deliberazione e di una nota dell’ETC che annunciava il riesame delle determinazioni tariffarie. Il gestore depositava le nuove determine di validazione adottate in autotutela, di contenuto confermativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità dell’appello: l’adozione di nuovi atti di validazione non fa venir meno l’interesse di ARERA alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio sul procedimento relativo al precedente atto di validazione.

Il thema decidendum si restringe, però, perché l’appellante non ha censurato i capi con cui il TAR ha ritenuto applicabile, in mancanza di un termine di settore, il termine di trenta giorni dell’art. 2 legge n. 241/1990, ha collocato la decorrenza dalla trasmissione del PEF validato e ha escluso efficacia sospensiva alla richiesta di chiarimenti inviata oltre il termine. Su tali statuizioni si è formato il giudicato.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo e autonomamente impugnabile, non quello a un riscontro sulle contestazioni dei gestori. L’eventuale impugnazione dell’atto finale potrà investire l’esercizio del potere nella sua interezza, senza i limiti delle censure qui dedotte.

La deliberazione invocata da ARERA non ha natura definitiva. Alla stregua degli artt. 7.8 e 8 della delibera n. 363/2021/R/RIF, la procedura si articola in predisposizione, validazione da parte dell’ETC e verifica di coerenza regolatoria conclusa dall’approvazione. Il supplemento istruttorio precede, e non segue, tale verifica. Il punto 2 dell’atto sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa dell’ETC «fino all’approvazione», confermando la natura endoprocedimentale della delibera. La presa d’atto è presupposto della valutazione, che resta piena e non meramente formale, come già affermato da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla data della nota dell’ETC il termine procedimentale era già decorso. La comunicazione dell’intenzione di disporre un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere né integra proroga legale. Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non avviano un nuovo procedimento ma sostituiscono un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato, da concludere entro 90 giorni. L’appello è respinto, con conferma del termine e della nomina del Commissario; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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