Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e domanda risarcitoria (TAR Lazio n. 13385 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione di annullamento avente ad oggetto provvedimenti che abbiano già esaurito i propri effetti, come le autorizzazioni stagionali relative a stagioni ormai trascorse, non rilevando l’eventuale conformazione dell’azione amministrativa futura, trattandosi di interesse di mero fatto e indiretto. La domanda risarcitoria, se proposta congiuntamente a quella caducatoria, conserva la propria autonomia e impone al giudice l’accertamento incidentale dell’illegittimità del provvedimento. Ai fini del risarcimento, è necessario allegare e provare il danno-conseguenza nel suo preciso ammontare, non essendo risarcibile il danno-evento; in difetto, la domanda va respinta. Il provvedimento in deroga ai limiti acustici, non richiesto dall’interessato e privo del parere obbligatorio dell’ARPA, è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Fiumicino alla società controinteressata per lo svolgimento di esecuzioni musicali presso uno stabilimento balneare per le stagioni 2024 e 2025. Dedicava plurimi vizi: mancata richiesta della deroga ai limiti acustici, omesso parere dell’ARPA, difetto di istruttoria per la mancata valutazione della riserva naturale e del cumulo sonoro, nonché non attualità delle verifiche tecniche. Il Comune, costituitosi, revocava i primi atti e rilasciava nuove autorizzazioni, impugnate con ricorsi per motivi aggiunti. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che le domande caducatorie erano divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che le autorizzazioni impugnate riguardavano stagioni balneari ormai concluse e avevano esaurito i loro effetti. Ha precisato che la mera prospettiva che l’annullamento potesse conformare l’azione amministrativa per la stagione successiva integra un interesse di fatto e indiretto, non tutelabile in sede di annullamento.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 34, comma 3, c.p.a., richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022: l’accertamento della legittimità dell’atto è assorbito dall’esame della domanda di condanna quando quest’ultima sia stata effettivamente proposta. Il giudice è quindi tenuto a valutare l’illegittimità dei provvedimenti quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 30 c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure dedotte. L’autorizzazione in deroga ai limiti ambientali risultava rilasciata senza espressa richiesta dell’interessato e senza il parere obbligatorio dell’ARPA, in violazione della normativa regionale; l’istruttoria era carente per la mancata considerazione dell’area protetta e del cumulo sonoro e per l’utilizzo di verifiche tecniche non attuali. La successiva attività di rettifica è stata qualificata come vero e proprio esercizio del potere di riesame, adottato in difetto dei presupposti dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990.
Ciononostante, la domanda risarcitoria è stata respinta. Il ricorrente non aveva allegato né provato il danno-conseguenza, ovvero le conseguenze pregiudizievoli direttamente ricollegabili alla lesione, né il relativo criterio risarcitorio. Il Collegio ha escluso che il danno-evento possa essere ristorato per equivalente, richiamando la natura aquiliana dell’azione e le condizioni per la liquidazione equitativa, non ricorrendo i presupposti applicativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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