Interdittiva antimafia fondata su assunzione di soggetto contiguo al clan (TAR Calabria n. 1189 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia ex art. 92 d.lgs. n. 159/2011 costituisce misura di prevenzione volta a impedire l’ingerenza della criminalità organizzata nei rapporti dell’impresa con la pubblica amministrazione e prescinde dall’accertamento di responsabilità penali definitive. La misura può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, non su prove, e non richiede il grado di dimostrazione proprio del giudizio penale. Gli elementi raccolti non vanno valutati separatamente, ma in un quadro indiziario complessivo, dal quale emerga la ragionevole prognosi, secondo la logica del più probabile che non, di un condizionamento dell’attività d’impresa. I legami parentali possono legittimamente fondare il giudizio di pericolo, purché collegati da un procedimento di inferenza logica all’attività economica. Il sindacato del giudice amministrativo si limita alla logicità della valutazione.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale operante nel commercio al dettaglio e all’ingrosso ha impugnato il provvedimento prefettizio interdittivo antimafia emesso nei suoi confronti, unitamente al provvedimento del Commissario prefettizio che ha disposto la revoca del titolo abilitativo relativo alla pratica SUAP.

L’interdittiva muoveva dall’assunzione, da parte della ditta, dell’unico dipendente, soggetto scarcerato dopo lunga detenzione e indicato nei provvedimenti giudiziari come vertice di un sodalizio di ndrangheta, nonché fratello di un defunto esponente della medesima cosca. A ciò si collegava il significativo aumento del volume d’affari registrato dall’impresa. Il ricorrente ha dedotto l’infondatezza dei presupposti, l’inadeguatezza dell’istruttoria e il difetto di motivazione, sostenendo l’estraneità del dipendente a logiche criminali e la natura commerciale dell’incremento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato d’ufficio l’inammissibilità dei motivi nuovi introdotti con la memoria difensiva depositata prima dell’udienza. Tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte con ricorso per motivi aggiunti ex art. 43, comma 1, cod. proc. amm. e non con semplice memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa: l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali e può sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari; la valutazione del Prefetto è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità; non è necessario il grado di dimostrazione richiesto per provare l’appartenenza a un’associazione mafiosa.

La Corte ha poi affrontato il tema dei legami parentali, richiamando la giurisprudenza secondo cui essi possono fondare il giudizio di pericolo secondo un procedimento di inferenza logica, purché collegati all’attività economica e non considerati in assoluto.

Applicando tali criteri, il Collegio ha ritenuto l’impugnata informativa sorretta da un ampio e solido compendio indiziario: l’assunzione dell’unico dipendente legato a un clan; l’aumento del volume d’affari successivo all’assunzione; la condivisione, con altra società, della stessa attività e sede e l’assunzione da parte di questa di altro esponente della medesima famiglia, già sorvegliato speciale e con precedenti per associazione mafiosa ed estorsione; i precedenti giudiziari che avevano accertato l’esistenza e la continuità del sodalizio.

Valutati non in un’ottica atomistica ma in prospettiva complessiva, tali elementi hanno consentito di ritenere ragionevolmente fondato il pericolo di condizionamento, con l’impresa configurata come strumento di supporto, anche logistico, agli interessi del clan, con compressione della libera concorrenza. Il ricorso è stato pertanto respinto e la revoca del titolo abilitativo confermata quale provvedimento a contenuto vincolato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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