Art. 657 c.c. Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 651.
Funzione della norma
L’art. 657 c.c. disciplina la sorte del legato quando la cosa venga acquistata dal legatario per un titolo diverso dal testamento, dopo la redazione della scheda. La funzione della norma è evitare sia la duplicazione dell’utilità patrimoniale, sia, nei casi in cui il legatario abbia dovuto procurarsi il bene a titolo oneroso, l’ingiustificato svuotamento della disposizione senza verifica della concreta volontà del testatore.
La distinzione dall’art. 656 c.c.
La norma si colloca accanto all’art. 656 c.c., ma se ne distingue in modo netto: l’art. 656 c.c. riguarda la cosa del legatario già tale al tempo rilevante, mentre l’art. 657 c.c. riguarda la cosa che diventa del legatario per acquisto successivo alla redazione del testamento. Il problema non è quindi la preesistenza della proprietà, ma l’incidenza dell’acquisto sopravvenuto sull’utilità del legato, sulla sua eventuale inefficacia o sulla permanenza di un’utilità economica residua, come il rimborso del prezzo o altra attribuzione equivalente voluta dal testatore.
L’acquisto dal testatore
Se il legatario, dopo la redazione del testamento, ha acquistato la cosa legata direttamente dal testatore, a titolo oneroso o gratuito, il legato è senza effetto, in conformità al meccanismo revocatorio previsto dall’art. 686 c.c. per l’alienazione della cosa legata da parte del testatore stesso.
L’acquisto dall’onerato o da un terzo
Se invece la cosa legata è stata acquistata dal legatario, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è parimenti senza effetto. Se l’acquisto è avvenuto a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo pagato, purché ricorrano le circostanze previste dall’art. 651 c.c. per il legato di cosa dell’onerato o di un terzo (in particolare la consapevolezza del testatore circa l’appartenenza del bene a soggetto diverso da sé).
Errori frequenti
- Non distinguere l’acquisto della cosa legata dal testatore da quello effettuato dall’onerato o da un terzo. Le due ipotesi seguono regole diverse, specie quanto al diritto al rimborso del prezzo.
- Ritenere sempre dovuto il rimborso del prezzo in caso di acquisto oneroso della cosa legata. Il rimborso è dovuto solo quando ricorrono le circostanze previste dall’art. 651 c.c., cioè quando il legato di cosa altrui sarebbe stato comunque valido come legato obbligatorio.
- Considerare irrilevante il titolo, oneroso o gratuito, dell’acquisto compiuto dal legatario. Il titolo dell’acquisto incide direttamente sulla spettanza del diritto al rimborso del prezzo.
Cosa fare
Va verificato da chi il legatario abbia acquistato la cosa legata dopo la redazione del testamento: dal testatore stesso, oppure dall’onerato o da un terzo.
Va accertato il titolo, oneroso o gratuito, dell’acquisto compiuto dal legatario, per stabilire se spetti il diritto al rimborso del prezzo.
In caso di acquisto oneroso dall’onerato o da un terzo, va verificata la sussistenza delle circostanze previste dall’art. 651 c.c., condizione per il diritto al rimborso.