Conto cointestato: la donazione indiretta non può essere dedotta per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 5009 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, cod. civ., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti. Tale presunzione legale è iuris tantum e può essere superata solo mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, volte a dimostrare che le somme avevano ad oggetto la pertinenza esclusiva di uno dei contitolari. La deduzione dell’esistenza di una donazione indiretta realizzata per effetto della cointestazione, se svolta per la prima volta in appello, introduce un nuovo tema di indagine ed è inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il giudizio traeva origine dalla domanda con cui un soggetto chiedeva la dichiarazione di apertura della successione del fratello, deceduto ab intestato, e l’accertamento che il conto corrente cointestato al defunto e alla sorella era stato alimentato con somme appartenenti al primo. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accoglieva la domanda, statuendo che tutte le somme depositate appartenevano in via esclusiva al de cuius e condannando la sorella alla restituzione alla massa ereditaria.
La soccombente proponeva appello, deducendo che la cointestazione del conto fosse riconducibile a una donazione indiretta e contestando la corretta inclusione dei beni nell’asse ereditario. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo inammissibile la nuova allegazione della liberalità e confermando l’appartenenza esclusiva delle somme al defunto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio consolidato secondo cui la cointestazione di un conto corrente determina, nei rapporti interni, la contitolarità per parti uguali del saldo, salva la prova dell’esclusiva appartenenza delle somme. Ha precisato che la presunzione legale che ne deriva comporta solo l’inversione dell’onere probatorio e che il suo superamento richiede presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.
Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha valutato infondata la doglianza relativa alla nullità della sentenza per apparenza di motivazione e per violazione delle norme sulla contitolarità. La Corte d’appello ha correttamente rilevato che la deduzione della donazione indiretta, avanzata per la prima volta in grado di gravame, ampliava il thema decidendum, determinando un’inammissibilità della censura. In ogni caso, anche nel merito, non era stata offerta alcuna prova dell’animus donandi che avrebbe dovuto accompagnare la cointestazione.
La Corte ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata, aderendo alla motivazione del giudice di primo grado che aveva valorizzato la documentazione contabile e il confronto tra le condizioni economiche delle parti, avesse fatto corretta applicazione dell’art. 1298 cod. civ., con una congrua motivazione che soddisfa i requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ.
Il terzo motivo, concernente la mancata correzione dell’elenco dei beni immobili, è stato infine dichiarato infondato: la censura non verteva su un’omessa pronuncia ma su un presunto errore materiale, emendabile dal giudice di merito solo attraverso il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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