Ottemperanza per la Carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13237 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di opportunità amministrativa o difficoltà economiche e finanziarie per sottrarsi a tale obbligo, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e in assenza di comprovato adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e può nominare sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inerte, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, con conseguente attribuzione del beneficio economico di 500 euro annui. Nonostante la rituale notifica della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione al giudicato.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione delle statuizioni della sentenza, con assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., trattandosi di giudicato formatosi su pronuncia del giudice ordinario avente sede nel medesimo ambito territoriale.

Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’adempimento. L’inerzia serbata dal Ministero, non giustificata da alcuna eccezione o allegazione difensiva, integra gli estremi della inottemperanza, richiamando il Collegio il principio per cui il giudizio di ottemperanza è preordinato a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo.

La Corte ha precisato che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato per nessuna ragione di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, ivi incluse le difficoltà economiche e finanziarie, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della presente pronuncia.

Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e salva verifica preliminare dell’eventuale adempimento tardivo.

Considerata la serialità delle controversie e la persistente inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha infine disposto la comunicazione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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