L’inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza del giudice ordinario legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 13098 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è competente a dare esecuzione ai giudicati del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., quando la parte soccombente sia un’amministrazione pubblica. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo esecutivo grava sul debitore, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere probatorio tra creditore e debitore. L’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione della sentenza passata in giudicato è dichiarata inadempiente e condannata a ottemperare nel termine assegnato, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, III Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio prestato in tre anni scolastici, con accredito complessivo di 1.500,00 euro. Il giudicato era stato notificato ai fini esecutivi all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva provveduto a dare esecuzione alle statuizioni di condanna.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La difesa erariale si è costituita solo formalmente, senza fornire elementi utili in ordine all’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza. Ha accertato la regolare passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario, la sua notifica nelle forme di legge e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi senza svolgere difese sostanziali, non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione circa l’esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Sul punto, la sentenza richiama il principio giurisprudenziale di legittimità espresso da Cass. 13533/2001, secondo cui, nel rapporto tra debitore e creditore, l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul primo. L’inerzia dell’Amministrazione è stata pertanto ritenuta idonea a fondare l’accoglimento della pretesa del ricorrente.
Il Collegio ha precisato che i presupposti sostanziali della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non possono essere riesaminati in questa sede, essendo il giudizio di ottemperanza volto esclusivamente a garantire l’attuazione del giudicato. Conseguentemente, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. La sentenza dispone infine la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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