Opere di connessione alla rete e verifica di assoggettabilità a VIA (Cons. Stato n. 6001 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 152/2006, deve essere descritto nel suo insieme, in modo realistico e fedele all’effettivo stato della progettazione, con la conseguenza che non è consentito eliminare artificiosamente componenti già delineate. Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale non devono però essere compiutamente prefigurate in sede di screening, collocandosi questo in una fase preliminare dell’iter autorizzativo. La mancata dettagliata progettazione delle opere di connessione non vizia il giudizio di screening, poiché essa è richiesta ai fini dell’autorizzazione unica dell’impianto, ma resta fermo che le opere accessorie di successiva definizione, ove suscettibili di significativi impatti ambientali, devono essere sottoposte a propria valutazione ambientale. Ai fini degli impatti cumulativi, l’allegato V alla parte II del codice dell’ambiente impone di considerare solo i progetti esistenti e/o approvati, non quelli in corso di autorizzazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle fonti rinnovabili ha impugnato davanti al TAR Basilicata la determinazione con cui la Regione aveva concluso, con parere favorevole di non assoggettabilità a VIA, il procedimento di screening ambientale relativo al progetto di un parco eolico presentato da altra società. La ricorrente era a sua volta titolare di un diverso progetto eolico nel medesimo contesto territoriale.
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente che l’amministrazione avesse considerato le osservazioni endoprocedimentali nel rapporto istruttorio; ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo sulle opere di connessione, estranee allo screening; ha escluso la valutazione cumulativa con un progetto ancora in corso di autorizzazione. La società soccombente ha proposto appello, riproponendo i tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Sul primo motivo osserva che la motivazione del provvedimento non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni della parte privata, essendo sufficiente che ne emerga la presa in considerazione, come nel caso di specie risultava dal rapporto istruttorio.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la funzione dello screening di VIA ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m, d.lgs. 152/2006: verifica preliminare all’autorizzazione e all’eventuale VIA. Lo studio preliminare ambientale, redatto secondo l’allegato IV-bis alla parte II, deve descrivere il progetto nel suo insieme, ma collocandosi lo screening in fase preliminare, il progetto non è insensibile a future rivisitazioni. Le sopravvenienze non intaccano ex post la validità del giudizio, in forza del principio tempus regit actum.
Quanto alle opere di connessione, né l’art. 19 d.lgs. 152/2006 né le Linee guida regionali ne impongono l’illustrazione nello studio preliminare. La loro dettagliata progettazione è richiesta ai fini dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.p.r. 387/2003, come confermato dall’art. 3 l.r. Basilicata 1/2010. La Corte puntualizza però che non è possibile eliminare dal progetto opere già delineate e che le opere accessorie di successiva definizione, ove impattanti, non possono andare esenti da valutazione ambientale, anche cumulativa.
Nel caso concreto, lo studio contemplava la sottostazione e l’elettrodotto, senza i relativi progetti, in coerenza con la sola soluzione tecnica minima generale allora disponibile. Il giudizio di screening era dunque legittimo allo stato degli atti, ferma la necessità di una nuova valutazione prima dell’autorizzazione, ove l’impatto complessivo assuma carattere di significatività, anche a presidio del divieto di progettazioni artificiosamente frazionate.
Sul terzo motivo, la Corte esclude che l’allegato V imponga di considerare i progetti in corso di autorizzazione: “progetti esistenti” sono quelli realizzati, “progetti approvati” quelli assentiti ma non realizzati. L’opposta lettura condizionerebbe la valutazione a iniziative ipotetiche e legittimerebbe comportamenti ostruzionistici. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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