Art. 666 c.c. Trasmissione all’erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile.
Funzione della norma
L’art. 666 c.c. completa la disciplina del legato di genere e del legato alternativo, evitando che la morte del titolare originario della scelta paralizzi l’attuazione del legato: se l’onerato o il legatario non ha potuto esercitare la facoltà di scelta, questa si trasmette al suo erede, e la scelta, una volta fatta, è irretrattabile.
Ambito di applicazione
Occorrono, perché operi la norma: un legato di genere o alternativo; una facoltà di scelta spettante a un soggetto determinato o determinabile secondo l’art. 664 c.c. o l’art. 665 c.c.; la morte del titolare della scelta; e soprattutto il mancato esercizio della scelta prima della morte. Se invece la scelta era già stata validamente esercitata, il legato si era già concentrato sulla prestazione prescelta e non resta più alcuna facoltà da trasmettere (art. 1282 c.c.).
L’art. 666 c.c. non disciplina né il diritto al legato in sé né l’obbligo di prestazione come tale, ma soltanto la sorte del potere di individuare, tra le prestazioni alternative, quella destinata a divenire oggetto definitivo del rapporto: occorre quindi distinguere sempre tra trasmissione della facoltà di scelta, trasmissione del diritto del legatario e trasmissione dell’obbligo gravante sull’erede onerato o sul legatario onerato.
La distinzione tra scelta già esercitata e scelta non esercitata
Decisiva, sul piano applicativo, è la distinzione tra scelta già esercitata e scelta non esercitata: il secondo comma dell’art. 666 c.c. stabilisce che la scelta fatta è irretrattabile, e la regola si coordina con l’art. 1286 c.c., secondo cui la scelta nelle obbligazioni alternative diviene definitiva quando sia eseguita o comunicata nei modi rilevanti. Ne deriva che, se prima della morte del titolare vi è stata una dichiarazione espressa, un comportamento concludente inequivoco, un’offerta di adempimento coerente con una delle prestazioni alternative, una richiesta di quella specifica prestazione o una domanda giudiziale che riveli univocamente l’opzione, il potere si è già consumato e non si trasmette alcunché agli eredi.
Errori frequenti
- Ritenere che la facoltà di scelta si estingua con la morte del titolare che non l’ha esercitata. La facoltà si trasmette al suo erede, secondo la regola espressa dalla norma.
- Considerare ancora modificabile una scelta già validamente compiuta, anche informalmente, prima della morte del titolare. La scelta fatta è irretrattabile e non lascia margine per una successiva rimessa in discussione da parte degli eredi.
- Confondere la trasmissione della facoltà di scelta con la trasmissione del diritto al legato o dell’obbligo di prestazione. Sono profili distinti, da tenere separati nell’analisi della fattispecie.
Cosa fare
Va verificato se il titolare della facoltà di scelta, prima della morte, abbia già compiuto un atto (espresso o concludente) idoneo a concentrare il legato su una delle prestazioni alternative o di genere.
Se la scelta non è stata esercitata, va individuato l’erede del titolare originario, cui si trasmette la relativa facoltà.
Va distinta, nell’impostazione della vicenda, la sorte della facoltà di scelta da quella del diritto al legato e dell’obbligo di prestazione, che seguono regole proprie.