Azione di simulazione relativa del legittimario non accettante e riduzione, condizioni di ammissibilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 15309 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non di erede, sicché non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Tale esonero opera, però, solo quando l’azione miri a far accertare la nullità del negozio dissimulato (simulazione assoluta o relativa finalizzata alla nullità), poiché l’accertamento consente di recuperare alla massa beni mai usciti dal patrimonio del defunto. Diversamente, ove il legittimario sia anche erede e proponga un’azione di simulazione relativa volta a far valere la validità del negozio dissimulato di donazione, la domanda è proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione e postula, quale condizione di ammissibilità, la previa accettazione beneficiata, ai sensi dell’art. 564 c.c. La presenza di beni relitti, ancorché di valore non irrisorio, esclude la configurabilità della totale pretermissione e impone l’osservanza di tale condizione.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di primo letto del de cuius, deceduto ab intestato, conveniva in giudizio il fratello e la cognata per sentire dichiarare la simulazione relativa di due atti di compravendita stipulati dal padre, rispettivamente, a favore della nuora e del figlio, asserendo che gli stessi dissimulavano donazioni lesive della sua quota di legittima. Chiedeva, pertanto, l’accertamento della nullità o inefficacia degli atti, il rendiconto e la divisione dell’asse ereditario, nonché, in via subordinata, l’azione di riduzione.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo necessaria la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per l’esercizio dell’azione di simulazione relativa prodromica alla riduzione, in presenza di beni relitti. Avverso tale sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare infondate le censure, ha delineato con nettezza la distinzione tra le diverse ipotesi di impugnativa negoziale del legittimario. Ha ribadito che il legittimario totalmente pretermesso che agisce per far valere la nullità del negozio dissimulato non è tenuto all’accettazione beneficiata, in quanto agisce come terzo per recuperare beni mai usciti dal patrimonio del defunto. Diversamente, quando il legittimario sia anche erede e intenda far valere la validità della donazione dissimulata, la domanda è funzionale esclusivamente alla riduzione e richiede la preventiva accettazione con beneficio di inventario.
Quanto alla dedotta qualità di “affine” della cognata acquirente, la Corte ha precisato che l’acquisto per il 50% in capo al coniuge in regime di comunione legale opera ope legis e non attribuisce alla nuora la qualità di successibile. La Corte ha altresì escluso che la presenza di beni relitti irrisori potesse esonerare la ricorrente dall’onere di accettazione beneficiata, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e come tale incensurabile in sede di legittimità.
In relazione alla prova della simulazione, la Corte ha affermato che la dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito non ha valore vincolante nei confronti del legittimario, che è terzo rispetto ai contraenti, ma ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva escluso gli elementi presuntivi invocati, valorizzando l’indicazione degli estremi degli assegni e la mancata contestazione della ricostruzione operata dal primo giudice.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la consulenza tecnica d’ufficio, ribadendo che essa non è uno strumento per supplire alle carenze probatorie delle parti e non può avere finalità esplorativa. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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