Parità scolastica: requisiti da possedere al 31 marzo e sanatoria postuma limitata (TAR Lazio n. 12299 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della parità scolastica, l’istante deve essere già in possesso di tutti i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge al termine del 31 marzo, termine previsto per la presentazione dell’istanza, non potendo autocertificare situazioni di fatto inesistenti. La regolarizzazione postuma delle carenze è ammessa solo in funzione del canone di leale collaborazione e non può svuotare l’onere di allegazione documentale discendente dalla normativa applicabile. L’Amministrazione ha l’onere di instaurare il contraddittorio procedimentale, ma la valutazione sulla sufficienza delle integrazioni resta nella sua discrezionalità, considerata la natura del procedimento, che inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione.
Il Fatto
Un istituto scolastico privato, gestito da una società a responsabilità limitata semplificata, impugnava il diniego della domanda di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente ai decreti ministeriali e alle note regionali presupposti. L’Amministrazione, all’esito di un’indagine ispettiva, aveva rilevato gravi carenze strutturali, documentali e la mancata sussistenza dei requisiti morali in capo al legale rappresentante. La parte ricorrente censurava l’illegittimità della normativa che impone il possesso dei requisiti al 31 marzo, la richiesta di documentazione ritenuta ultronea, la violazione delle regole procedimentali e la mancata considerazione delle integrazioni documentali prodotte e delle irregolarità sanate.
Il giudizio era stato preceduto da una fase cautelare articolata: il Tribunale aveva respinto le prime due domande, mentre il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito, senza sospendere gli atti impugnati, rigettando poi la successiva istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto infondate tutte le censure. Con riferimento al primo e al secondo motivo, ha chiarito che l’art. 1, comma 4, l. n. 62/2000 pone in capo all’istituto richiedente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti e che la scansione diacronica del procedimento impone di dotarsi, già al 31 marzo, di tutti i presupposti necessari per l’anno scolastico successivo. La specifica documentazione richiesta dall’Amministrazione non costituisce un onere aggiuntivo, ma la necessaria dimostrazione dei presupposti di legge. Quanto alla produzione documentale effettuata solo in sede giurisdizionale, essa è stata ritenuta tardiva, non essendo stata previamente comunicata nel corso dell’istruttoria. Il Collegio ha precisato che tale documentazione non poteva assumere alcuna efficacia sanante ex post, né integrare retroattivamente un presupposto di fatto e di diritto inesistente al momento della decisione amministrativa.
Il Tribunale ha poi affrontato il tema della regolarizzazione postuma. Pur riconoscendo la possibilità di sanare le carenze in sede procedimentale, ha circoscritto tale facoltà, affermando che la stessa non può spingersi sino a svuotare l’onere di allegazione discendente dal D.M. n. 267/2007 e dal D.M. n. 83/2008, pena la creazione di condotte strumentali. Spetta all’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, valutare l’ammissibilità e la sufficienza delle integrazioni, considerati il numero e la gravità delle irregolarità riscontrate.
Sul terzo motivo, la Corte ha rilevato che l’Amministrazione aveva correttamente attivato il contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, e che il diniego si fondava sulla permanenza delle carenze non sanate. Con riferimento all’ultimo motivo, ha evidenziato come le irregolarità fossero state puntualmente esplicate e nuovamente valutate alla luce delle controdeduzioni. Infine, trattandosi di provvedimento strutturalmente plurimotivato, l’eventuale illegittimità di una sola ragione non sarebbe stata comunque sufficiente a inficiare l’atto. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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