Il diniego di incentivazione di un intervento di efficienza energetica richiede una motivazione tecnica specifica (TAR Lazio n. 12149 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di un intervento di efficienza energetica, ricompreso nelle tipologie ammesse dalla Tabella I allegata al d.m. 11 gennaio 2017, deve essere sorretto da una motivazione tecnica specifica che dia conto delle ragioni per cui, nel caso concreto, il progetto non risulti incentivabile, anche a fronte delle puntuali controdeduzioni del proponente. L’Amministrazione non può limitarsi a formule di stile o a richiami giurisprudenziali generici, ma è tenuta a illustrare compiutamente i profili istruttori e le valutazioni tecniche che giustificano l’esclusione dell’intervento dal regime di sostegno, soprattutto quando la domanda riguardi una tipologia progettuale espressamente prevista dalla disciplina applicabile. La conferma del diniego in sede di riesame, che non aggiunga alcuna ulteriore motivazione, è altresì illegittima per difetto di istruttoria e motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al GSE una Richiesta di Valutazione Preliminare (RVP) per un intervento di efficienza energetica da realizzare presso lo stabilimento industriale della Dalmine S.p.A., consistente nell’installazione di un turboespansore per il recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale, ai sensi del d.m. 11 gennaio 2017. Il GSE rigettava la richiesta, ritenendo che l’intervento utilizzasse energia cogenerata e che, pertanto, fosse incentivabile esclusivamente con il meccanismo CAR disciplinato dal d.m. 5 settembre 2011.

Avverso il diniego la società proponeva ricorso, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di istanza di trasposizione. A valle di un’istanza di riesame, il GSE confermava il diniego con un successivo provvedimento, avverso il quale la ricorrente proponeva motivi aggiunti. La società deduceva l’illegittimità del diniego per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La Motivazione del TAR

Il TAR ha ritenuto il ricorso e i motivi aggiunti fondati. In primo luogo, ha rilevato che non era contestato che l’intervento in astratto rientrasse tra le tipologie di cui alla Tabella I del d.m. 11 gennaio 2017, che espressamente prevede per il settore industriale l’intervento di “recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale”. Tale circostanza era ammessa dallo stesso GSE, che poi ne contestava l’incentivabilità sulla base dell’assunto che l’utilizzo del calore prodotto da un impianto di produzione di energia elettrica non potesse essere incentivato ai sensi del citato decreto.

Il Collegio ha sottolineato che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna spiegazione delle ragioni per cui, nel caso di specie, non si recuperasse energia altrimenti dispersa, atteso che in precedenza la pressione in eccesso veniva ridotta tramite dispersione di parte del gas. Il GSE non aveva inoltre dato riscontro alle osservazioni della ricorrente in merito alla collocazione del turboespansore, a monte dell’impianto, e all’assenza di modifiche nel ciclo di preriscaldamento del gas. Né le spiegazioni contenute nelle memorie difensive, relative al flusso di calore dell’impianto cogenerativo, potevano sopperire al difetto, trattandosi di affermazioni non riportate nei provvedimenti impugnati e non correlate alle effettive conseguenze sulla produzione di energia incentivabile.

Il TAR ha osservato che il riferimento a precedenti giurisprudenziali citati dal GSE, relativi a progetti di cogenerazione, non era di alcun aiuto nel caso di specie, vertendo su fattispecie diverse. La motivazione del diniego, ridotta a una formula sintetica, non soddisfaceva l’obbligo di dare conto delle ragioni tecniche dell’esclusione dagli incentivi, tanto più che la domanda riguardava una tipologia di intervento espressamente prevista dalla Tabella I. La conferma del diniego in sede di riesame, intervenuta senza alcuna ulteriore motivazione, è stata reputata parimenti illegittima.

Il TAR ha conseguentemente accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati e compensando le spese di lite per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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