Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11768 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento in Italia di titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento ex art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007 nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La scadenza del termine senza l’adozione del provvedimento è fonte di silenzio-inadempimento e legittima l’esercizio dell’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Nell’accogliere la domanda, il giudice ordina alla pubblica amministrazione di provvedere entro un termine commisurato al prevedibile carico di lavoro e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’attività di verifica non può limitarsi alla conformità formale del titolo, ma deve estendersi all’intero compendio di competenze e conoscenze, con possibilità di disporre misure compensative.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo in data 24.4.2025. Decorso infruttuosamente il termine di legge, l’interessato ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna alla adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente confermato la propria competenza a conoscere della controversia, rilevando che la competenza a concludere il procedimento è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza che rilevi la circostanza che la relativa istanza sia stata presentata anteriormente alla sua denominazione attuale.
Quanto al termine per provvedere, il TAR ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che recepisce la direttiva 2005/36/CE, il quale stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Nella fattispecie, tale termine era già maturato alla data di proposizione del ricorso, configurandosi pertanto il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
Accertata l’illegittimità dell’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, commisurando tale termine alla notoria e rilevantissima mole di richieste della specie pendenti presso l’Amministrazione. In caso di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, affinché provveda nel successivo termine di 90 giorni.
Quanto al contenuto dell’attività istruttoria, la Sezione ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361, rilevandone la sovrapponibilità ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. L’Amministrazione è pertanto tenuta a valutare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e a disporre, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-313/01 Morgenbesser) per sottolineare che l’autorità competente deve verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività di insegnamento. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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