Riconoscimento titolo estero di sostegno: termine di quattro mesi e commissario ad acta (TAR Lazio n. 11762 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea deve essere decisa dall’autorità amministrativa nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. L’inerzia serbata oltre tale termine legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., con conseguente ordine di provvedere e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Nell’esame dell’istanza l’amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la coerenza del percorso estero con i requisiti richiesti dalla direttiva 2005/36/CE e disponendo, se necessario, misure compensative.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava in data 26.4.2025 istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo in Italia ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Rimasta priva di riscontro, la interessata adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la condanna alla adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di mero stile, senza dedurre alcuna eccezione nel merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del termine per la conclusione del procedimento, individuato nell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE, che prescrive all’autorità competente l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso, radicandosi pertanto l’inadempimento del Ministero resistente.
Quanto al termine da assegnare per l’emanazione del provvedimento, il Tribunale — considerato il notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie — ha ritenuto congruo commisurarlo alla misura di giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, sul presupposto che la mole di richieste pendenti possa ragionevolmente incidere sui tempi di esame delle singole posizioni, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione.
Nel merito della verifica demandata all’amministrazione, il Collegio ha richiamato i principi espressi dal Giudice d’appello (Sez. VII, n. 1361 del 7 febbraio 2023) e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022), ritenuti applicabili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro: l’amministrazione è obbligata a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti, e valutando l’equipollenza dell’attestato, con possibilità di disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-313/01, Morgenbesser), l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma estero e le qualifiche o l’esperienza professionale maturate soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività. Sulla base di tali considerazioni il ricorso è stato accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro 120 giorni e, in caso di inutile decorso, nomina di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in €500,00, sono poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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