Obbligo di provvedere del Ministero sul riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11763 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di formazione o abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell’UE è necessaria e sufficiente a radicare l’obbligo dell’amministrazione competente di provvedere, la cui violazione per decorso del termine determina la sussistenza del silenzio inadempimento. Il termine complessivo per il riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, è di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e di tre mesi per la decisione, con conseguente approdo massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. L’accertamento del silenzio comporta l’ordine all’amministrazione di provvedere e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, al fine dell’esercizio della professione di docente. La domanda, inoltrata il 17 luglio 2025, era rimasta priva di alcun riscontro da parte dell’amministrazione. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, alla stregua dell’orientamento consolidato del giudice amministrativo. Ha preliminarmente rilevato che, per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Collegio ha osservato che per ritenere la sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Nel caso di specie entrambi i presupposti erano integrati, essendo decorso il termine complessivo di quattro mesi senza alcuna pronuncia ministeriale, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia di quello specifico fissato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
La norma richiamata stabilisce infatti che l’autorità competente provvede sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, previo accertamento della completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, con eventuale richiesta di integrazioni. Il termine complessivo può quindi arrivare a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, termine che nella specie era ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti di massa caratterizzati da un elevato numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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Nota della Redazione
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