Il contributo straordinario per grandi strutture di vendita è dovuto solo in caso di variante urbanistica o deroga (TAR Lazio n. 11609 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regionali che subordinano l’avvio e l’esercizio delle medie e grandi strutture di vendita alla stipula di una convenzione con il Comune e alla corresponsione di un contributo straordinario non violano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, purché tale contributo sia dovuto esclusivamente nei casi di interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, come previsto dall’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001. La Regione, nel richiamare la norma statale, ne fa propri i presupposti applicativi, esercitando la potestà riconosciuta dal comma 4-bis dello stesso articolo limitatamente alle modalità di versamento e alle finalità di utilizzo del contributo. L’ente esponenziale è legittimato a impugnare direttamente il regolamento, poiché la lesione dell’interesse omogeneo della categoria è attuale e immediata, senza necessità di attendere i provvedimenti applicativi.

Il Fatto

La Federdistribuzione e l’ANCC COOP hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il Regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 10, recante disposizioni attuative della L.R. Lazio n. 22/2019 (Testo Unico del Commercio), nella parte in cui subordina l’avvio e l’esercizio delle medie e grandi strutture di vendita alla stipula di una convenzione con il Comune e al pagamento di un contributo straordinario.

Le associazioni ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 19 L.R. n. 22/2019 per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, nonché il contrasto del regolamento con la legge laddove estende soggettivamente il contributo anche alle medie strutture. La Regione Lazio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse e per la non immediata impugnabilità dell’atto regolamentare.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso le eccezioni di rito, esito che è fatto proprio in forza dell’art. 4, comma 1, L. n. 180/2011, avendo le ricorrenti dimostrato la rappresentatività richiesta: la Federdistribuzione in sette camere di commercio e l’ANCC COOP nel CNEL. Quanto al difetto di interesse, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’ente esponenziale agisce a tutela dell’interesse omogeneo del gruppo, leso per il solo fatto dell’introduzione di una prescrizione che arreca una menomazione indifferenziata alla categoria, senza necessità di attendere il provvedimento applicativo.

Nel merito, la sentenza ha accolto un’interpretazione della normativa regionale che ne esclude i denunciati profili di illegittimità. Il contributo straordinario, richiamato sia dall’art. 19, comma 2, L.R. n. 22/2019 sia dall’art. 10, comma 2, Reg. n. 10/2022, rinvia all’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001, che lo circoscrive ai soli interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. La norma regionale, richiamando quella statale, non può che averne fatti propri i presupposti applicativi, sicché il contributo è dovuto solo nelle ipotesi tassative previste dal legislatore statale.

La Corte ha precisato che, così intesa, la disciplina regionale risulta costituzionalmente doverosa, non essendo consentito alle Regioni esonerare dal pagamento degli oneri urbanistici laddove la legislazione statale li prevede. Nel disciplinare modalità di versamento (mediante convenzione) e finalità di utilizzo, la Regione ha esercitato la potestà espressamente fatte salve dal comma 4-bis dell’art. 16 citato, che riconosce alle legislazioni regionali un ambito di operatività limitato alla percentuale di ripartizione, alle modalità di versamento e alle finalità di utilizzo.

Quanto alla previsione della convenzione con il Comune, il TAR ha ritenuto che le prescrizioni in materia di occupazione e formazione dei lavoratori, di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), b) e c), Reg. n. 10/2022, realizzino interessi di rilievo costituzionale che l’art. 31, comma 2, D.L. n. 201/2011 espressamente sottrae ai divieti di contingentamento e limitazione, essendo ivi fatta salva la tutela dei lavoratori.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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