Art. 692 c.c. Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Funzione della norma
L’art. 692 c.c. disciplina la sostituzione fedecommissaria nella sola configurazione eccezionale ancora ammessa dall’ordinamento. La scelta normativa conferma il superamento del fedecommesso come strumento generale di conservazione familiare dei patrimoni e ne conserva la validità soltanto entro un modello tipico, assistenziale e protettivo. Fuori dai casi tassativamente previsti dall’art. 692 c.c., la sostituzione fedecommissaria è nulla, poiché la stessa norma chiude con la formula secondo cui “in ogni altro caso la sostituzione è nulla”.
La disposizione si inserisce nel sistema delle successioni testamentarie come deroga rigorosamente delimitata al modello ordinario della libertà di disporre mortis causa, consentendo al testatore di conformare l’attribuzione con un vincolo successivo solo nelle ipotesi nominate dalla legge (art. 587 c.c.). La funzione attuale non è dunque dinastica o conservativa in senso patrimoniale, ma protettiva di un soggetto incapace o assimilato dal legislatore a tale area di vulnerabilità, entro una struttura successoria controllata e funzionalmente indirizzata alla sua cura.
I soggetti legittimati a disporre e i beneficiari istituiti
Possono disporre la sostituzione fedecommissaria soltanto i genitori, gli altri ascendenti in linea retta, o il coniuge dell’interdetto, e possono essere istituiti, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge interdetto, con l’obbligo di conservare e restituire alla propria morte i beni ricevuti, anche costituenti la legittima, a favore di chi, sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell’interdetto medesimo.
L’estensione al minore con infermità mentale abituale
La stessa disciplina si applica al minore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che, nel termine indicato dall’art. 416 c.c., interverrà la pronuncia di interdizione: la norma anticipa così la tutela fedecommissaria a una fase precedente alla formale dichiarazione di interdizione, quando l’infermità sia già riconoscibile come abituale.
Il criterio di attribuzione in caso di pluralità di curatori
Se più persone o enti hanno avuto cura dell’interdetto, i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale ciascuno ha svolto tale cura: il criterio distributivo non è quindi paritario per default, ma commisurato all’effettiva durata dell’assistenza prestata.
Le cause di inefficacia e la nullità residuale
La sostituzione è priva di effetto se l’interdizione è negata, o se il relativo procedimento non è iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente; è priva di effetto anche in caso di revoca dell’interdizione, o nei confronti delle persone o degli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza verso l’incapace. Al di fuori di questi presupposti tassativi e delle altre condizioni fissate dalla norma, ogni sostituzione fedecommissaria è nulla.
Errori frequenti
- Ritenere ammissibile la sostituzione fedecommissaria al di fuori dei soggetti e delle condizioni tassativamente indicati dall’art. 692 c.c. Ogni sostituzione che non rientri nel modello legale è nulla.
- Presumere una ripartizione paritaria tra più persone o enti che hanno avuto cura dell’interdetto. Il criterio legale è proporzionale al tempo di cura effettivamente prestato.
- Trascurare la violazione degli obblighi di assistenza come causa autonoma di inefficacia della sostituzione. La violazione di tali obblighi rende la sostituzione priva di effetto nei confronti di chi l’ha commessa.
Cosa fare
Va verificato che la sostituzione fedecommissaria rientri esattamente nei soggetti disponenti, nei beneficiari istituiti e nelle condizioni tassativamente previste dall’art. 692 c.c., pena la nullità.
Va accertato, in presenza di più persone o enti curatori, il tempo di cura effettivamente prestato da ciascuno, ai fini della corretta ripartizione proporzionale dei beni.
Va verificato il rispetto dei termini e delle condizioni relative al procedimento di interdizione, e l’assenza di violazioni degli obblighi di assistenza, quali cause di inefficacia della sostituzione.