Riduzione e preterizione sostanziale: esonero dall’accettazione beneficiata (Cass. civ. Sez. 2 n. 22986 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riduzione di donazioni, l’esenzione dall’accettazione con beneficio di inventario prevista dall’art. 564, comma 1, c.c. opera anche quando la donazione sia stata fatta all’ascendente premorto o rinunziante, e la vocazione ereditaria dei discendenti avvenga per rappresentazione. Il legittimario pretermesso in senso sostanziale, cioè leso da donazioni che abbiano esaurito l’asse ereditario, è dispensato dall’onere della preventiva accettazione beneficiata anche qualora sia presente un relictum di valore minimale e irrisorio rispetto al valore dei beni donati, trattandosi di circostanza idonea a escludere la ragione di tutela che ispira la norma, volta a proteggere il terzo. La valutazione della sproporzione tra relictum e donatum costituisce apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Tre sorelle, eredi legittime della madre deceduta ab intestato, agivano per la divisione dell’eredità previa collazione, e in subordine per la riduzione della donazione, ritenendo che la madre avesse donato al figlio premorto l’intero patrimonio ereditato dal coniuge, azzerando il relictum. Dopo un primo giudizio di merito conclusosi con il rigetto, la Corte di legittimità aveva accolto il ricorso limitatamente alla domanda di riduzione, escludendo, in presenza di assenza di relictum, l’onere delle attrici di accettare l’eredità con beneficio di inventario. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva accolto la domanda, operando la riduzione e attribuendo alle legittimarie parte dei beni donati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è stata chiamata a verificare, in primo luogo, la portata del principio fissato nella sentenza di rinvio, in particolare riguardo alla sussistenza dell’onere di accettazione beneficiata ex art. 564 c.c.. Il ricorrente sosteneva che la qualità di donatario e di coerede dovesse coincidere nella stessa persona e che, essendo il donatario premorto, mancasse il presupposto per l’esenzione. La Suprema Corte ha chiarito che la nozione di chiamato come coerede comprende tutti coloro che succedono in tale qualità, senza distinzione tra vocazione legale o testamentaria, diretta o indiretta, né tra donazione fatta al discendente o all’ascendente premorto o rinunziante. In caso di rappresentazione, infatti, i rappresentanti subentrano nel luogo del rappresentato, sicché la loro posizione è equiparabile a quella del donatario originario.
Con riguardo all’esenzione dall’onere dell’accettazione beneficiata per il legittimario pretermesso, la Corte ha precisato che la preterizione sostanziale ricorre non solo in presenza di testamento, ma anche quando il de cuius abbia distribuito tutto il patrimonio con donazioni, aprendosi la successione legittima. In tale evenienza, il legittimario agente in riduzione fa comunque atto di accettazione tacita dell’eredità, ma non è gravato dalle formalità dell’inventario, poiché la ratio della norma — tutelare il terzo mediante la conoscenza della consistenza dell’asse — viene meno.
La Corte ha inoltre affrontato la questione della sussistenza di un relictum di valore minimale, individuato nel saldo di un conto corrente pari a una somma irrisoria rispetto al valore dei beni donati. Ha confermato che anche in presenza di un relictum di modico valore, la ratio dell’art. 564 c.c. è insussistente, perché la misura del residuo non incide in modo reale sulla distribuzione del peso della reintegrazione della legittima tra beni relitti e donati. Il calcolo della legittima, che coinvolge la riunione fittizia ex art. 556 c.c., implica che le donazioni contribuiscano a determinarne il valore, ma l’intero ammontare finisce per gravare sul relictum solo se sufficiente; in caso contrario, la riduzione colpisce le donazioni. La valutazione dell’insufficienza e dell’irrisorietà del relictum è stata considerata un apprezzamento di merito incensurabile.
È stato, infine, accolto il terzo motivo di ricorso, con cui si censurava l’erronea inclusione nella massa di calcolo di una quota di proprietà mai oggetto di donazione. La Corte ha rilevato che la donante aveva donato una quota di 190/630, trattenendo la piena proprietà di ulteriori 20/630, poi assegnati in sede di divisione ereditaria. L’usufrutto riservato sulla particella attribuita al figlio non ampliava l’oggetto della donazione, ma costituiva una modalità divisoria che aveva favorito tutti i coeredi. L’errore nella ricostruzione della massa di calcolo ha comportato la caducazione della pronuncia di riduzione, dipendendo interamente dalla riunione fittizia. In ragione di ciò, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, e ha rinviato alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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