Il giudicato sul primo licenziamento preclude l’esame del secondo recesso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1584 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro può intimare un secondo licenziamento per una diversa causa o motivo, anche prima della definizione del giudizio sul primo recesso. I due atti sono autonomi e il secondo è produttivo di effetti solo se il primo venga riconosciuto invalido o inefficace. Qualora il primo licenziamento sia confermato con sentenza passata in giudicato, l’accertamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto e preclude ogni effetto al secondo atto risolutorio. Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, mirando a evitare la formazione di giudicati contrastanti in conformità al principio del ne bis in idem.

Il Fatto

Il lavoratore, già destinatario di un primo licenziamento sub iudice, impugnò con il rito di cui alla legge n. 92 del 2012 un secondo recesso intimatogli il 26 marzo 2018 per condanne penali per usura ed estorsione, deducendo la tardività del provvedimento, la violazione del ne bis in idem, la carenza di giusta causa e di giustificato motivo e il difetto di proporzionalità.

Il Tribunale rigettò il ricorso e la Corte d’Appello di Bari respinse il reclamo. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato preliminarmente che, all’esito della medesima udienza del 3 dicembre 2025, era stato rigettato il ricorso avverso la sentenza sul primo licenziamento, con conseguente formazione del giudicato sulla legittima risoluzione del rapporto. Tale giudicato esterno, richiamando il consolidato insegnamento di legittimità, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione e la sua verifica non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, rispondendo all’interesse pubblico all’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche.

La Suprema Corte ha quindi ribadito che, quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune preclude il riesame della stessa questione, anche se il secondo giudizio abbia finalità diverse dal primo.

Ha poi ricordato che dopo l’intimazione di un primo licenziamento può sopravvenire un secondo recesso, fondato su diversa causa o motivo, del tutto autonomo e distinto. Entrambi gli atti sono in astratto idonei a risolvere il rapporto, ma il secondo produce effetti solo se il primo sia riconosciuto invalido o inefficace. I giudizi relativi ai due licenziamenti non sono in rapporto di pregiudizialità, salvo che la conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato consacri il definitivo effetto estintivo, precludendo ogni effetto al secondo atto.

In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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