Cancellazione dal registro ditte e mancata iscrizione al registro imprese: non determina estinzione della società di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 7841 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione d’ufficio dal registro delle ditte di una società di fatto, conseguente al mancato transito al registro delle imprese, non ne determina l’estinzione, non potendo essere equiparata al fenomeno estintivo derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese. Ne deriva che la società mantiene la propria natura di società irregolare, con applicazione della disciplina della società semplice, e la legittimazione a resistere e ad impugnare resta in capo alla società medesima e non ai soci successori. La controversia relativa alla configurabilità di una società di fatto, quale presupposto dell’imposizione, comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, con conseguente nullità assoluta del giudizio celebrato senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci.
Il Fatto
A seguito del decesso del titolare di un’azienda di rivendita di generi di monopolio, gli eredi proseguivano l’attività costituendo una società di fatto, iscritta nel registro delle ditte senza tuttavia provvedere alla successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’Amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per una plusvalenza da cessione di azienda, oltre ad avvisi separati nei confronti dei singoli soci per l’imputazione pro quota del maggior reddito.
I primi due gradi di giudizio vedevano l’annullamento degli atti impugnati per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e, in appello, la riforma della decisione; la società di fatto veniva nel frattempo cancellata d’ufficio dal registro delle ditte. La pronuncia di secondo grado, confermando l’accertamento, veniva impugnata in Cassazione sia dalla società sia dai soci, che assumevano la propria legittimazione quali successori della società estinta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente la questione preliminare relativa all’estinzione della società di fatto. Il mancato passaggio dal registro delle ditte, disciplinato dal regime previgente, al registro delle imprese non integra gli estremi della cancellazione, mancando a monte la stessa iscrizione nel registro delle imprese. L’art. 29 d.P.R. n. 581/1995 stabilisce che le società iscritte nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società restano iscritte nel primo fino alla regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.
La cancellazione per mancata registrazione, con la conseguente qualificazione come società irregolare, non può essere assimilata all’estinzione societaria per cancellazione dal registro delle imprese. La società, non essendosi estinta e avendo continuato a svolgere attività d’impresa, mantiene la propria legittimazione processuale; conseguentemente, il ricorso proposto dai soci in proprio è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
Nel merito, la Corte accoglie il motivo relativo alla violazione del litisconsorzio necessario. L’unitarietà dell’accertamento del reddito della società di persone e l’automatica imputazione ai soci comportano che la controversia riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, i quali devono essere parti dello stesso procedimento, salva la prospettazione di questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
La Corte dichiara quindi la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice di primo grado, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, assorbendo i restanti motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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