Il diritto di sepoltura nel sepolcro gentilizio è definito solo dalla volontà del fondatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 20252 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sepolcro gentilizio o familiare, il diritto di sepoltura (ius sepulchri in senso stretto, comprensivo dello ius inferendi in sepulchrum) si acquista iure proprio per il solo fatto della nascita in rapporto con il fondatore, non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa, non si perde per prescrizione o rinuncia e dà luogo a una particolare forma di comunione tra contitolari. La cerchia dei beneficiari è determinata esclusivamente dalla volontà del fondatore, che può legittimamente restringerne o ampliarne la sfera. La volontà di destinazione del sepolcro sibi familaeque suae si presume in caso di silenzio o di dubbio. Il comportamento dei discendenti è irrilevante sulla natura familiare della cappella: il sepolcro muta da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia originaria.

Il Fatto

La controversia riguarda una cappella gentilizia nel cimitero di Poggibonsi, disciplinata da un atto di divisione del 1914 che riservava il diritto di sepoltura alle persone portanti il cognome della famiglia e alle sole discendenti immediate che avessero manifestato la volontà di esservi sepolte. Nel tempo, con delibere della comunione ereditaria approvate tra il 2008 e il 2013, era stato riconosciuto il diritto a tutti i discendenti, senza distinzione di sesso. La vedova dell’ultimo discendente in linea maschile aveva convenuto in giudizio gli altri eredi, chiedendo di essere dichiarata unica titolare del diritto e la nullità delle delibere. Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda: la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente, discendente in linea femminile, lamentava l’applicazione di una nozione restrittiva di famiglia, affermando che lo ius sepulchri spetta a tutti i consanguinei del fondatore. La Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata non ha applicato le regole consuetudinarie, ma ha individuato la cerchia degli aventi diritto sulla base della volontà del fondatore, che nel caso era stata espressamente manifestata nella clausola dell’atto di divisione e che costituisce la ratio decidendi non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con il terzo, quarto e quinto motivo, la Corte le ritiene irrilevanti: la vicenda non riguarda la legittimità della consuetudine, perché gli usi non escludono il diritto dei discendenti femminili, ma solo quando manchi una diversa volontà del fondatore. Nel caso di specie tale volontà difforme risulta manifestata, cosicché le censure non colpiscono la reale base della decisione.

Nel valutare il secondo motivo, la Corte chiarisce che la volontà del fondatore è sovrana e può restringere o ampliare la sfera dei beneficiari. La clausola che privilegia la trasmissione del cognome non rivela di per sé un intento discriminatorio: essa si spiega con la circostanza che i figli maschi continuavano a portare il cognome del fondatore, mentre le discendenti, con il matrimonio, entravano in una nuova famiglia che poteva avere un proprio sepolcro in cui accoglierle. Il motivo è pertanto infondato.

Il sesto motivo, riferito alla pretesa abrogazione della clausola per effetto della prassi e delle delibere assembleari, è parimenti infondato: sulla natura familiare della cappella il comportamento dei discendenti è irrilevante, poiché il diritto al sepolcro è imprescrittibile e irrinunciabile e la sua titolarità si acquista per nascita. Le eventuali inumazioni di soggetti estranei per cortesia non incidono sulla natura del sepolcro. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e all’ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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