Il mancato esame di un fatto processuale non è errore di fatto revocatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 20792 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., applicabile alla revocazione delle pronunce di legittimità ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., si configura esclusivamente come errore percettivo, ossia come svista che ha indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. Il vizio è ravvisabile solo quando la motivazione del provvedimento affermi positivamente l’inesistenza di un fatto processuale che risulti invece esistente, o viceversa. Non costituisce errore di fatto la mera omessa considerazione di una circostanza o di una deduzione difensiva, che integra al più un errore di giudizio, consistente in un’insufficiente o errata valutazione delle risultanze processuali.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’azione di regresso proposta da alcuni confideiussori, che avevano pagato l’intero debito alla banca, nei confronti del coobbligato, e da una successiva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso atti di donazione del medesimo. Dopo una complessa sequenza di gradi di merito e un rinvio dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Catania rigettava l’impugnazione avverso l’ordinanza che aveva accolto la revocatoria, riconoscendo la sussistenza di una ragione di credito in capo agli attori. Avverso tale sentenza era proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 25975/2025 per mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza resa in sede di rinvio. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, poiché il motivo proposto non deduce un errore di fatto percettivo, ma un’omessa valutazione di un fatto processuale. Il vizio revocatorio, precisa la Corte, richiede un contrasto immediato e obiettivo tra la rappresentazione del fatto contenuta nella motivazione e quella emergente dagli atti di causa, mentre nel caso di specie l’ordinanza impugnata non avrebbe affermato l’inesistenza dell’espressa ammissione del giudicato da parte dei resistenti.

Il Collegio evidenzia la differenza tra l’errore di percezione (la svista che porta ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto) e l’errore di giudizio, che consiste nella valutazione delle risultanze processuali. La revocazione è strumento esperibile solo avverso la prima tipologia di vizio, che deve emergere al di fuori del dibattito processuale e non deve concernere punti controversi sui quali il giudice si sia pronunciato.

Nella specie, la Corte afferma che l’ordinanza impugnata ha semplicemente ignorato la dedotta ammissione del passaggio in giudicato, senza negarne l’esistenza. Tale mancata percezione non è accompagnata dall’affermazione dell’inesistenza del fatto, elemento essenziale per configurare il vizio revocatorio, e pertanto la censura si risolve in una critica alla valutazione degli atti, inammissibilmente prospettata come errore di fatto.

Solo per completezza argomentativa, la Corte rileva che, anche volendo ritenere ammissibile il motivo, lo scrutinio dei primi tre motivi del ricorso ordinario avrebbe condotto comunque al rigetto: il giudicato formato sulla sentenza di rinvio avrebbe natura di giudicato di mero rito, non idoneo a negare l’esistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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