Interruzione del processo e litisconsorzio necessario tra debitore principale e fideiussore (Cass. civ. Sez. 3 n. 20839 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del creditore nei confronti del solo debitore principale, nell’ambito di un giudizio instaurato da quest’ultimo contro il creditore e il fideiussore, determina una situazione di inscindibilità di cause e di conseguente litisconsorzio processuale necessario tra il debitore garantito e il garante. Tale situazione si configura quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga necessariamente quella dell’altro. In caso di evento interruttivo che colpisca una delle parti, la riassunzione del processo deve quindi avvenire nei confronti di tutte le parti del giudizio interrotto, a cominciare dalla parte attrice.
Il Fatto
Il Fallimento Olearia Pugliese S.p.a. conveniva in giudizio la società SO.ECO. S.r.l. e la banca fideiussore, a seguito di un contratto di affitto di azienda. La curatela contestava alla società affittuaria numerosi danni e intimava alla banca, garante, il pagamento dell’importo garantito. La società SO.ECO. proponeva allora una domanda di accertamento negativo dell’obbligo di escussione della fideiussione, mentre la banca, costituendosi, aderiva alle sue posizioni e proponeva domanda riconvenzionale per sentire accertare il carattere indebito della pretesa della curatela.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva dichiarato il fallimento della società SO.ECO. e il processo veniva interrotto. La curatela del Fallimento Olearia riassumeva il giudizio esclusivamente nei confronti della banca, la quale, nel frattempo, era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale accoglieva la domanda della curatela, ma la Corte d’Appello, su gravame della banca, dichiarava la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, rimettendo la causa al primo giudice. Il Fallimento Olearia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione è chiamata a stabilire se, in seguito all’interruzione del processo per fallimento di una delle parti, la riassunzione debba avvenire nei confronti di tutte le parti originarie o se la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del creditore nei confronti del solo debitore principale possa giustificare la prosecuzione del giudizio solo nei confronti del garante. Il ricorrente sosteneva che, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra fideiussore e debitore principale, la scissione del cumulo facoltativo di cause sarebbe stata imposta dall’art. 52 l. fall.
La Corte ritiene il motivo infondato, osservando come la tesi del ricorrente non tenga conto della domanda proposta dal creditore (Olearia) nei confronti del solo debitore principale (SO.ECO.). Il creditore, infatti, aveva esercitato la propria azione riconvenzionale esclusivamente nei confronti della società affittuaria, che era la parte che aveva chiamato in causa la banca garante. La banca, a sua volta, aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti della società attrice per sentire accertare il carattere indebito, abusivo e pretestuoso della pretesa di escussione della garanzia.
La Corte rileva che tali domande non avrebbero potuto essere delibate senza il coinvolgimento processuale del debitore principale. Si configura, infatti, una situazione di inscindibilità di cause e di conseguente litisconsorzio processuale necessario, in quanto l’accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presuppone necessariamente quello dell’altro. La Corte richiama il principio per cui la scissione del rapporto processuale trova deroga quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione sul piano del diritto sostanziale, come nel caso di specie.
Quanto al secondo profilo del motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 52 l. fall., la Corte lo ritiene parimenti infondato, in quanto non risulta adottata alcuna statuizione di condanna della società fallita prima del suo fallimento e la domanda proposta dal creditore è una domanda di accertamento, per la quale le argomentazioni della Corte territoriale sulla necessità della riassunzione anche nei confronti del debitore principale rimangono corrette a prescindere dal suo fallimento. Il ricorso è quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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