Nullità della citazione, rimessione in termini del contumace e revocatoria tra coniugi separati (Cass. civ. Sez. 3 n. 13824 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove non rilevata dal giudice né dedotta dal convenuto rimasto contumace, si propaga agli atti dipendenti e alla sentenza; il giudice d’appello, dichiarata la nullità, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente. La rimessione in termini ex art. 294 cod. proc. civ. è invece rimedio ristretto alle sole attività precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall’ignoranza del processo, ed è di regola esclusa quando la nullità dipenda dall’inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ., salvo che la conoscenza materiale del processo non sia stata utile a consentire una fruttuosa costituzione. In materia di azione revocatoria, la sentenza che qualifichi l’attribuzione patrimoniale tra coniugi in vista della separazione come atto a titolo gratuito, o comunque non oneroso, e ne desuma la scientia damni del beneficiario dal rapporto di coniugio e dalla consapevolezza del debito risarcitorio preesistente, non è censurabile in cassazione ove il motivo si risolva in un riesame del merito.
Il Fatto
La società Nausicca proponeva azione revocatoria avverso l’atto di cessione immobiliare con cui un coniuge, in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione, aveva trasferito un bene all’altra parte, divenuta poi ricorrente per cassazione. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, con conseguente nullità della sentenza di prime cure e l’erronea qualificazione dell’atto come a titolo gratuito anziché oneroso, nonché vizi di motivazione in punto di elemento soggettivo del terzo beneficiario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite e successivamente ribadito, secondo cui, in caso di nullità della citazione per vizi della vocatio in ius non rilevati dal giudice, il giudice d’appello deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre il convenuto già contumace può chiedere la rimessione in termini solo se dimostra che la nullità gli ha impedito la conoscenza del processo. La rimessione, infatti, non equivale a una riammissione integrale e automatica del contumace a tutte le attività difensive, ma è ristretta alle sole attività soggette a preclusione il cui svolgimento sia stato impedito dall’ignoranza del processo.
Con specifico riferimento all’ipotesi di inosservanza dei termini a comparire o di mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, cod. proc. civ., la corte ha precisato che la rimessione in termini è impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, a meno che tale conoscenza non sia pervenuta in tempo non utile a consentire una fruttuosa costituzione. Tale conclusione è imposta da un’interpretazione orientata all’effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, al fine di evitare che il convenuto, rimasto contumace in primo grado, possa attendere l’esito del giudizio e solo dopo la soccombenza spiegare difese ormai precluse, incoraggiando strategie dilatorie.
Nel caso di specie, la corte di merito aveva fatto corretta applicazione di tali principi, e la ricorrente aveva svolto una censura generica, senza indicare in quali termini la controparte avesse dedotto la mancata conoscenza in tempo utile del processo. Il motivo è stato pertanto rigettato.
Quanto alla qualificazione dell’atto come a titolo gratuito, la corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e sufficienti, avendo il giudice di merito considerato sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria sia nell’ipotesi di atto gratuito sia in quella di atto oneroso, senza che la ricorrente avesse censurato tutte le autonome motivazioni. Inammissibili sono state altresì ritenute le censure di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché involgenti un riesame del merito e non una svista sul contenuto oggettivo della prova.
Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza sulla prova presuntiva dell’elemento soggettivo, avendo la corte di merito valorizzato la consapevolezza, in capo alla beneficiaria, dell’esistenza di un debito risarcitorio del coniuge disponente, sufficiente a integrare la scientia damni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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