Il semestre filtro è attività universitaria e segmento di procedura selettiva nazionale, legittima la compressione dell’autonomia (TAR Lazio n. 10959 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria ha una duplice natura, essendo al tempo stesso attività universitaria e segmento di una procedura selettiva nazionale. Tale natura giustifica l’individuazione centralizzata di discipline qualificanti comuni e dei relativi CFU, la predisposizione di Syllabus nazionali e l’adozione di prove d’esame uniformi, che conformano — senza sopprimerle — l’autonomia universitaria e la libertà di insegnamento. La compressione è proporzionata, incidendo su un segmento minimo (18 CFU su 360) e lasciando integre la libertà del metodo, la libertà della ricerca e l’autonomia per il restante percorso formativo.
Il Fatto
Numerosi professori universitari, tutti docenti abilitati in materie scientifiche rientranti nei settori interessati dalla riforma dell’accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in ambito medico e veterinario, hanno impugnato il D.M. 30 maggio 2025, n. 418, recante la disciplina di attuazione del c.d. «semestre filtro». I ricorrenti non hanno contestato la scelta legislativa di superare il test selettivo preventivo, ma hanno censurato le modalità attuative della riforma: l’individuazione ministeriale degli insegnamenti (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, Biologia) con attribuzione di 6 CFU ciascuno, la predisposizione di Syllabus nazionali e la centralizzazione delle prove d’esame con il supporto tecnico del CINECA.
Hanno dedotto la violazione dell’autonomia universitaria e della libertà di insegnamento, la non sostenibilità organizzativa del sistema e il mancato coinvolgimento dei docenti nel procedimento. In via subordinata, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025. Il Ministero si è costituito eccependo plurime ragioni di inammissibilità del ricorso collettivo e il difetto di legittimazione dei singoli docenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, rilevando che il sopravvenuto D.M. 22 dicembre 2025, n. 1115, non impugnato, ha introdotto meccanismi correttivi limitati all’anno accademico 2025/2026. Il mancato gravame non determina l’improcedibilità dell’intero ricorso, ma la perdita di attualità delle sole censure riferite agli aspetti successivamente modificati, permanendo l’interesse all’esame delle disposizioni destinate ad operare anche per gli anni successivi.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni di inammissibilità: il ricorso collettivo è ammissibile per l’identità della posizione sostanziale azionata — la libertà di insegnamento — e l’assenza di conflitto di interessi; i singoli docenti sono legittimati a dedurre la lesione diretta della propria libertà di insegnamento e la violazione dell’autonomia universitaria solo nella misura in cui si rifletta sulle proprie prerogative didattiche.
Nel merito, il Collegio ha individuato la chiave di volta della decisione nella duplice natura del semestre filtro: attività universitaria, perché composta da insegnamenti e CFU riconosciuti, ma anche segmento di una procedura selettiva nazionale, il cui esito determina l’ammissione al secondo semestre. Da tale natura discende la legittimità dell’individuazione centralizzata delle discipline qualificanti comuni: la scelta dei tre insegnamenti costituisce attuazione diretta dell’art. 5 del d.lgs. n. 71/2025 e la ripartizione in 6 CFU risponde all’esigenza di comparabilità dei risultati ai fini della graduatoria nazionale.
Quanto alla libertà di insegnamento, la disciplina incide solo sulla dimensione della valutazione e, parzialmente e proporzionatamente, su quella dei contenuti: i Syllabus individuano il patrimonio minimo comune di conoscenze senza esaurire l’insegnamento, mentre permangono integre la libertà del metodo e della ricerca. La compressione è giustificata dalla funzione selettiva e non lede il nucleo essenziale della garanzia costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia di accesso programmato.
Il Collegio ha infine dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: il bilanciamento operato dal legislatore supera il test di non manifesta irragionevolezza, connotandosi per l’incidenza su un segmento minimo del percorso formativo (18 CFU su 360) e per la salvaguardia dell’autonomia nel restante percorso. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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