Medico competente militare: il requisito ex art. 38, comma 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 81/2008 non è spendibile in ambito civile (TAR Lazio n. 10888 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito abilitativo di cui all’art. 38, comma 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall’art. 24 D.Lgs. n. 106/2009 per i sanitari delle Forze armate e di Polizia, costituisce deroga funzionale circoscritta all’ambito militare, finalizzata a preservare la continuità operativa interna, e non conferisce un titolo professionale equipollente alle specializzazioni accademiche di cui alle lett. a)-d) del medesimo articolo. Ne consegue che il medico militare abilitato ex lett. d-bis) non può svolgere le funzioni di medico competente al di fuori dell’Amministrazione della Difesa, né durante il servizio né dopo il congedo, ferma restando la legittimità della circolare che circoscrive tale operatività.

Il Fatto

Un gruppo di ufficiali medici militari in servizio permanente effettivo, tutti in possesso del requisito quadriennale di attività nel settore del lavoro ex art. 38, comma 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 81/2008, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la Circolare dello Stato Maggiore della Difesa del 1° marzo 2018. Tale circolare limitava l’esercizio delle funzioni di medico competente da parte dei sanitari abilitati ex lett. d-bis) ai soli ambienti dell’Amministrazione Difesa. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto a svolgere tale attività anche in ambito civile, nonché l’annullamento parziale della circolare e, in subordine, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare, ha ritenuto la domanda ricevibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego, precisando che la cognizione della circolare avviene ai fini della sua eventuale disapplicazione incidenter tantum. Nel merito, il Collegio ha escluso l’interpretazione estensiva sostenuta dai ricorrenti.

Dall’esame dei lavori preparatori del D.Lgs. n. 106/2009 e dal richiamo all’art. 44, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 334/2000, emerge che la lett. d-bis) replica il meccanismo derogatorio già previsto per la sorveglianza medica interna alle strutture militari. Il legislatore ha inteso preservare uno stato operativo preesistente, evitando che i rigorosi requisiti del D.Lgs. n. 81/2008 paralizzassero il sistema sanitario militare. La formula del «continuare a svolgere» conferma che non è stato creato un nuovo titolo abilitativo di rango equivalente alle specializzazioni post-laurea.

La struttura asimmetrica del requisito — fondato sul solo dato dell’esperienza quadriennale, senza meccanismi di verifica esterna o certificazione indipendente — rende la disposizione eccezionale e non comparabile con i percorsi formativi accademici. L’iscrizione nell’elenco del Ministero della Salute non ha efficacia costitutiva dell’abilitazione in ogni ambito, trattandosi di registro che conserva separata evidenza degli abilitati secondo i differenti titoli.

Il Collegio ha altresì escluso l’analogia con la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023, riguardante un riequilibrio interno al mondo militare tra professioni sanitarie omogenee, mentre nel caso di specie difetta l’omogeneità tra i titolati ex lett. d-bis) e quelli ex lett. a)-d). Infine, il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, non ravvisando disparità di trattamento tra categorie non sovrapponibili per formazione e competenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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