L’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è giudizio devolutivo ma la revoca d’ufficio dell’ammissione va rimessa al contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 335 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore, disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non costituisce impugnazione ma un autonomo giudizio contenzioso a carattere interamente devolutivo, nel quale il giudice di merito può disporre d’ufficio la revoca dell’ammissione al patrocinio per la mancanza dei presupposti di legge. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto del principio del contraddittorio: la questione rilevata d’ufficio deve essere sottoposta preventivamente alle parti, le quali hanno diritto di allegare e provare i fatti rilevanti, a pena di nullità del provvedimento. Il difensore che propone opposizione agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale verso lo Stato, non essendo configurabile alcun litisconsorzio necessario con il patrocinato.

Il Fatto

Il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell’opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, aveva revocato il decreto di liquidazione emesso in un precedente procedimento, rilevando l’assenza in capo alla beneficiaria del requisito reddituale per l’ammissione al beneficio. Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo, con i primi tre motivi, l’extra petizione e l’illegittima revoca di un provvedimento non opposto; con il quarto motivo la violazione del principio del contraddittorio, per essere la questione stata decisa senza previa sottoposizione alle parti. Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto i primi tre motivi, affermando che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è un giudizio autonomo e interamente devolutivo, in cui la valutazione del giudice non è limitata alla verifica formale del decreto opposto ma investe la correttezza sostanziale della liquidazione. Da tale integralità di potestas deriva che il giudice può disporre d’ufficio la revoca dell’ammissione per la mancanza dei presupposti di legge, avendo il potere-dovere di richiedere atti e informazioni necessari per decidere.

La Corte ha invece accolto il quarto motivo. Ha ricordato che il difensore di persona ammessa al patrocinio che contesti l’entità delle somme liquidate agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto patrimoniale proprio verso lo Stato, sicché non sussiste alcuna violazione del litisconsorzio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del patrocinato.

Ciò nondimeno, la decisione della controversia è intervenuta sulla base di una questione rilevata d’ufficio dal giudice e che andava sottoposta al contraddittorio della parte. La ricorrente, ove avesse avuto contezza della rilevanza di tale questione, avrebbe potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in relazione alla situazione reddituale dell’assistita al tempo della presentazione dell’istanza e del suo rinnovo.

La Corte ha pertanto rigettato i primi tre motivi, accolto il quarto, dichiarato assorbiti i restanti e cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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