Contraddittorio non a forma vincolata e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1052 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contraddittorio preventivo non è a forma vincolata: è sufficiente che si realizzi in modo effettivo, anche attraverso l’accesso dei verificatori e la partecipazione del contribuente o di un suo rappresentante alla verifica. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile la censura che lamenta l’insufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alle sole ipotesi di motivazione apparente o del tutto incomprensibile, integranti il vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. L’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme, se non si indicano le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrandone la diversità. È inammissibile il motivo che prospetta una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, essendo preclusa in Cassazione una nuova valutazione del compendio istruttorio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2012, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, costituite da cessioni di autovetture a clienti comunitari. Le operazioni risultavano imputate dalla società nel regime del margine, ma erano prive della documentazione sul trasporto e sulle modalità di pagamento, oltre a non essere state dichiarate nei modelli intrastat.
L’accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cui avevano fatto seguito la soccombenza in primo grado e il rigetto dell’appello da parte della Commissione Tributaria Regionale. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e infondato. Quanto al vizio di motivazione apparente, ha ribadito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva una motivazione sintetica ma idonea a esplicitare l’iter logico-argomentativo, fondata sulla mancata presentazione degli intrastat, sulla mancanza di documentazione dei trasporti e sui riscontri forniti dall’autorità doganale tedesca.
La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della censura per omesso esame di un fatto decisivo, ricorrendo l’ipotesi della doppia conforme: la società non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse fossero diverse, come richiesto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 36 e segg. del d.l. n. 41 del 1995 e dell’onere probatorio, è stato dichiarato inammissibile perché volto a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio, così sollecitando una nuova valutazione delle prove preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo al contraddittorio preventivo, è stato respinto: la Corte ha chiarito che le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente che esso si realizzi in modo effettivo. Nel caso di specie, la partecipazione della legale rappresentante al momento dell’accesso e la delega al commercialista, che aveva consegnato la documentazione e sottoscritto il processo verbale, avevano garantito alla contribuente l’ampia facoltà di far valere le proprie ragioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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