L’ICP resta applicabile in difetto del regolamento istitutivo del CIMP ed è cumulabile con il canone concessorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 1053 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62. La carenza di tale regolamento non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), atto generale non normativo, la cui previsione di attivazione del canone ha valore meramente programmatico. In difetto del regolamento, l’ICP continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001.

Il Fatto

La controversia concerne un avviso di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità relativo all’anno 2014, emesso nei confronti di una società contribuente per complessivi euro 10.218,00, su istanza del concessionario della riscossione del Comune di Napoli. La società impugnava l’avviso, sostenendo che la pretesa comunale, comprensiva sia del canone sostitutivo dell’ICP sia del canone di locazione di spazi ed aree pubbliche (CIMP), avrebbe dovuto rispettare il limite del 25% della tariffa dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’avviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la questione, ricordando che la sostituzione dell’ICP con il CIMP non può avvenire senza l’emanazione di un apposito regolamento comunale, conforme ai criteri di cui all’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997. La mera approvazione del PGI non è sufficiente, trattandosi di atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento. La previsione in esso contenuta di attivazione del canone dall’1 gennaio 2002 ha quindi valore solo programmatico.

La Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), affermando che, in assenza del regolamento, l’ICP resta dovuta ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici. Tale cumulo non è soggetto al limite del 25% previsto per la tariffa del CIMP, che costituisce un prelievo diverso, alternativo all’ICP e comprensivo dell’occupazione del suolo pubblico.

La doglianza della ricorrente, volta a contestare la qualificazione giuridica della fattispecie operata dai giudici di merito, è stata ritenuta infondata. La CTR aveva escluso che il Comune avesse istituito il CIMP, ricostruendo la volontà dell’ente in modo non sindacabile in sede di legittimità, poiché la parte non aveva indicato i criteri ermeneutici asseritamente violati, come richiesto a pena di inammissibilità.

Quanto al precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. n. 2185/2020), la Corte ne ha escluso la pertinenza, in quanto fondato sulla ritenuta applicabilità della disciplina del CIMP, presupposto non ricorrente nella specie. Infine, la Corte ha rilevato che la questione relativa all’illegittimità degli aumenti tariffari ICP per effetto dell’art. 23 del D.L. n. 83/2012 non era stata prospettata in ricorso e, pertanto, non poteva essere esaminata d’ufficio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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