Gratuito patrocinio nel processo tributario: opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 2671 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi tributari, l’impugnazione del decreto che rigetta l’istanza, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizione ex art. 170 del medesimo testo unico dinanzi al giudice ordinario, e non già con il ricorso di cui all’art. 99 dello stesso decreto, rimedio che, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale, non è estensibile al processo tributario. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere della relativa controversia, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e rimessione della causa ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009.
Il Fatto
La contribuente presentava ricorso in opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla Commissione istituita presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva ritenuto mancante la documentazione sostitutiva attestante le condizioni di reddito. L’istante eccepiva, in subordine, che la Commissione avrebbe dovuto richiedere l’integrazione della dichiarazione ritenuta insufficiente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rimasto contumace. La Commissione, pur dando atto della rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite, decideva nel merito, rigettando il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso tale provvedimento la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare la questione di giurisdizione, rilevando che l’impugnazione del decreto di rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del t.u. spese giustizia, deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e non con il ricorso di cui all’art. 99 del citato testo unico.
Il ricorso di cui all’art. 99, infatti, è caratterizzato da un vincolo di stretta inerenza al processo penale e non può essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20929 del 2025, in linea con quanto già statuito dalle Sezioni Unite n. 20501 del 2023 per gli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono risultate estensibili alla fattispecie in esame.
Ne consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dinanzi al giudice ordinario, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha cassato il provvedimento impugnato e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la rimessione della controversia al Tribunale di Roma per la translatio iudicii ex art. 59 della legge n. 69/2009.
La Corte ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per l’assoluta novità della questione, intervenuta la decisione delle Sezioni Unite solo in pendenza della lite.
Nota della Redazione
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