Indennità di percorrenza per gli operai idraulico-forestali: applicabile il CCNL privato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2670 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del rapporto di lavoro come pubblico impiego non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato stipulato per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici, dovendosi intendere tale applicazione come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico previsto. Resta esclusa l’operatività del CCNL, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato e in particolare dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori. L’art. 6 d.l. n. 78/2010, che sancisce misure di contenimento della spesa per le amministrazioni pubbliche, non trova diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo solo una disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il cui vincolo è inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi di spesa che le Regioni devono conseguire.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Puglia con qualifica di operaio specializzato, aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dell’ente datoriale al pagamento delle differenze sull’indennità di percorrenza chilometrica, prevista dalla contrattazione collettiva, per i periodi da agosto 2012 al 31 luglio 2013 e dal 1° agosto 2013 al 18 novembre 2014. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 2024, confermava la decisione, ritenendo che l’ammontare dell’indennità dovesse essere determinato secondo il criterio del punto A dell’accordo del 4 maggio 2011, che prevedeva il computo della minor distanza tra il posto di lavoro e la residenza del lavoratore o il centro per l’impiego più vicino alla residenza.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, distinguendo tra profili di inammissibilità e di infondatezza. Il primo motivo, con cui l’Agenzia lamentava l’applicazione del CCNL di matrice privatistica, è ritenuto infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato, espresso da ultimo nella Cass. n. 12493/2025, oltre che in Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. n. 23871/2024, in base al quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato per gli aspetti retributivi, essendo tale applicazione inerente alle qualifiche di inquadramento e al trattamento economico.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la censura prospetta una interpretazione della disciplina contrattuale, secondo cui l’indennità sarebbe dovuta solo in caso di spostamento momentaneo del lavoratore o di trasferta, alternativa a quella accolta dalla Corte territoriale. La Corte ritiene invece congrua sul piano logico e giuridico la ricostruzione che legittima il riconoscimento dell’indennità nell’ipotesi ordinaria in cui il lavoratore raggiunge il posto di lavoro con il proprio mezzo, coprendo la distanza dalla residenza, misurata dal centro di raccolta più vicino.
Il quarto motivo, esaminato per omogeneità con il secondo, è parimenti inammissibile, poiché contrappone una diversa lettura dei criteri di calcolo della distanza chilometrica fissati dall’accordo sindacale del 4 maggio 2011. La Corte condivide la ricostruzione della Corte territoriale, che ha interpretato i punti A e B come una successione temporale di discipline, con applicazione della nuova disciplina solo a seguito di una successiva intesa.
Il terzo e il quinto motivo sono infondati. La Corte richiama l’art. 6 d.l. n. 78/2010, il quale, al comma 20, costituisce una disposizione di principio per il coordinamento della finanza pubblica e non trova diretta applicazione alle Regioni, Province autonome e enti del Servizio sanitario nazionale. Il vincolo di contenimento della spesa risulta pertanto inserito nella determinazione complessiva dei risparmi di spesa che le Regioni devono conseguire, come chiarito dalla Cass. n. 31881/2018. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore del controricorrente.
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Nota della Redazione
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