Prova del credito bancario e inammissibilità delle questioni nuove in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 4797 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che agisce per il recupero di un credito derivante da un rapporto di conto corrente non ha più alcun onere probatorio a fronte della mancata contestazione delle risultanze dell’estratto conto, non accompagnata da specifiche contestazioni circa lo svolgimento del rapporto. Il motivo di ricorso per cassazione che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile. Sono altresì inammissibili le questioni nuove prospettate per la prima volta in sede di legittimità che implichino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, anche se relative a nullità contrattuali astrattamente rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.

Il Fatto

In seguito al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verbania per il pagamento dell’importo risultante dallo scoperto di un conto corrente intestato a una società, della quale i fideiussori si erano costituiti garanti, questi ultimi proponevano opposizione eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva del cessionario del credito e la mancanza di prova del credito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accogliendo la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Torino, adita dal cessionario, accoglieva l’appello quanto alla prova del credito, condannando i fideiussori al pagamento dell’importo dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando i quattro motivi proposti. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1832, 2697 e 2698 c.c., la Suprema Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva fondato la prova del credito non già sull’approvazione tacita dell’estratto conto ex art. 1832 c.c., ma sull’assenza di specifiche contestazioni dei fideiussori circa l’andamento del rapporto, nonché sulla clausola contrattuale che attribuiva efficacia probatoria alle scritture contabili della banca contro il fideiussore.

Quanto alla contestazione sull’efficacia probatoria dell’estratto conto ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993, la Corte ha rilevato che la valutazione del materiale probatorio rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito, così come l’interpretazione della clausola contrattuale sulla prova del credito. Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile in quanto l’erronea valutazione degli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il terzo motivo, con cui si eccepiva la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, è stato considerato questione nuova. La Corte ha precisato che le nullità rilevabili d’ufficio non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come la verifica della forma effettivamente utilizzata per la conclusione del contratto.

Il quarto motivo, riguardante la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. conseguente alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, è stato parimenti dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: i ricorrenti non avevano indicato in quale atto processuale avevano dedotto la questione nei gradi di merito, né la contestazione della decadenza avrebbe potuto prescindere da ulteriori accertamenti di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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