Litisconsorzio necessario e azione revocatoria nel leasing (Cass. civ. Sez. 3 n. 5128 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. promosso dal creditore avverso l’atto di disposizione immobiliare compiuto dal debitore, quando l’immobile sia stato successivamente concesso in locazione finanziaria, l’utilizzatore non assume la veste di litisconsorte necessario, essendo litisconsorti necessari soltanto il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente. Il collegamento tra contratto di compravendita e contratto di leasing non determina un’operazione unitaria, restando i rapporti distinti e separati. La disciplina di tipizzazione legale del leasing di cui all’art. 1, commi 136-140, legge n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando la violazione dell’art. 2729 cod. civ., si risolva in una richiesta di rivisitazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito o in una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Il Fatto
La società creditrice agiva in giudizio ex art. 2901 cod. civ. nei confronti della società venditrice e della società di leasing acquirente, chiedendo dichiararsi l’inefficacia dell’atto di compravendita di un complesso industriale, stipulato dopo la cessazione dell’attività della venditrice e in pendenza di un credito risalente. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l’utilizzatrice del leasing, deducendo la propria qualità di litisconsorte necessaria e la nullità del procedimento per la mancata integrazione del contraddittorio.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria. La Corte d’appello, rigettando gli appelli, escludeva la sussistenza di un litisconsorzio necessario dell’utilizzatrice, reputava provata in via presuntiva la scientia damni della società di leasing e confermava l’eventus damni. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società incorporante della concedente e ricorso incidentale l’utilizzatrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente le censure relative al litisconsorzio necessario, ritenendole in parte infondate e in parte inammissibili. Quanto alla dedotta tipizzazione legale del leasing introdotta dalla legge n. 124/2017, la Corte osserva che tale disciplina non può trovare applicazione ai contratti stipulati nel 2009, difettandone l’efficacia retroattiva. Richiamando i propri precedenti, ribadisce che nell’operazione di locazione finanziaria la compravendita stipulata tra fornitore e concedente rimane un negozio distinto dal contratto di leasing, sicché l’utilizzatore non è litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio che investe l’atto di acquisto del concedente.
La Corte dichiara invece inammissibili le censure volte a contestare l’interpretazione delle singole clausole contrattuali, difettando nei ricorsi l’indicazione delle regole legali di ermeneutica violate e delle ragioni per cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato. Viene richiamato il principio per cui, quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal giudice.
Quanto ai motivi concernenti la scientia damni e l’eventus damni, la Corte li reputa inammissibili perché risolventisi in una richiesta di rivisitazione dei fatti accertati in sede di merito. In particolare, la censura di violazione dell’art. 2729 cod. civ. avrebbe richiesto l’individuazione del ragionamento presuntivo contestato e la spiegazione delle ragioni del suo contrasto con i paradigmi della gravità , precisione e concordanza, onere non assolto. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte rileva l’operatività del limite della doppia conforme, essendo le decisioni di merito fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
Il ricorso incidentale viene infine dichiarato inammissibile nella parte in cui, denunciando l’omesso esame di un motivo di gravame, non assolve l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti processuali imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La Corte rigetta pertanto entrambi i ricorsi, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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