Accertamento analitico-induttivo e onere della prova del contribuente sulle vendite in stock (Cass. civ. Sez. 5 n. 4879 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito di impresa, l’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, come nel caso di sensibile scostamento delle percentuali di ricarico.

Qualora l’Ufficio abbia motivato l’atto di rettifica specificando gli indici di inattendibilità, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni, fornendo una spiegazione plausibile della condotta apparentemente antieconomica. Tale onere può ritenersi assolto quando il contribuente dimostri la cessazione dell’attività commerciale e la natura vetusta e obsoleta delle merci, rivendute in stock, in quanto la gestione non versava in una situazione di normalità economica.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature e articoli sportivi un avviso di accertamento per l’anno 2011. L’atto, fondato su una verifica fiscale, rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari, contestando numerose irregolarità nella contabilizzazione delle rimanenze di magazzino.

La contribuente impugnava l’avviso e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, ma la Corte di Cassazione, con ordinanza del 2021, accoglieva il ricorso dell’Amministrazione per violazione delle norme sull’onere della prova e rinviava la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava ancora la decisione di primo grado, compensando le spese; l’Agenzia proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nell’esaminare l’unico motivo di ricorso, verifica che i giudici del rinvio abbiano correttamente applicato il principio per cui, una volta contestata l’antieconomicità della condotta, incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni. La Corte ricorda che l’accertamento induttivo è ammesso in presenza di scritture formalmente regolari ma contabilità complessivamente inattendibile, come nel caso di una notevole riduzione delle percentuali di ricarico.

La sentenza impugnata aveva ritenuto assolto tale onere valorizzando la documentazione prodotta dalla società, attestante la chiusura dell’attività commerciale nell’ottobre 2009 e la successiva cessione in stock delle merci. I giudici di merito avevano accertato che le rimanenze erano costituite da beni vetusti e obsoleti, ceduti complessivamente per un corrispettivo di 43.627,85 euro negli anni 2013-2015, come risultante dalle fatture acquisite.

La Corte di cassazione valuta la decisione dei giudici del rinvio come aderente al principio di diritto enunciato nell’ordinanza rescindente, che imponeva di verificare la regolarità delle operazioni e la loro antieconomicità. La motivazione della CGT fornisce una spiegazione plausibile e documentata della condotta apparentemente contraria ai canoni economici, escludendo quindi la possibilità per la Corte di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella di merito espressa dal giudice del rinvio.

Il ricorso è pertanto respinto. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. La Corte precisa che, in mancanza di impugnazione incidentale, rimane ferma la regolamentazione delle spese dei gradi di merito. Non si fa luogo al versamento del contributo unificato, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata tramite il meccanismo della prenotazione a debito previsto per le amministrazioni pubbliche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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