Compensazione delle spese per pagamento tra deposito e notifica del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5454 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il potere del giudice di merito di compensarle, anche integralmente, ha natura discrezionale ed è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Nel rito del lavoro, la soddisfazione della pretesa avanzata con il ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso, con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni per disporre la compensazione delle spese, fermo l’obbligo di adeguata motivazione. La circostanza che la prosecuzione del giudizio, per un periodo prolungato, sia imputabile esclusivamente al comportamento processuale della parte ricorrente, che ometta di comunicare l’avvenuto pagamento, integra le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, comma 2, c.p.c.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda amministrativa con la quale il lavoratore aveva chiesto l’erogazione della Naspi, a seguito del pagamento della prestazione da parte dell’istituto previdenziale, compensando le spese di lite. Il lavoratore proponeva appello avverso il solo capo relativo alle spese, lamentando l’erroneità della pronuncia di compensazione. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale, sulla base della ricostruzione cronologica della vicenda.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso articolato in un unico motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la sentenza di appello compensato le spese nonostante la soccombenza dell’istituto, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Quanto alla doglianza relativa all’omesso esame, il Collegio ha rilevato che le circostanze addotte erano state tutte valutate dalla Corte territoriale ed erano state poste proprio a fondamento della compensazione, con conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricorrendo l’ipotesi della doppia conforme.

Nel merito, la Corte ha ricordato che la valutazione sull’opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per difetto di coerenza e razionalità motivazionale. Nella specie, la motivazione della Corte territoriale è risultata congruente, essendo fondata su due concorrenti rationes decidendi: il pagamento della prestazione intervenuto prima della notifica del ricorso, ossia prima dell’atto che pone in collegamento le parti processuali, e la prosecuzione del processo per oltre due anni, imputabile esclusivamente alla parte ricorrente che, nella contumacia dell’istituto, aveva omesso di comunicare l’avvenuto pagamento.

La S.C. ha richiamato il precedente di Cass. n. 4823/2024, secondo cui la soddisfazione della pretesa tra deposito e notifica del ricorso può integrare le condizioni per la compensazione, nonché la giurisprudenza costante in tema di natura discrezionale del potere di compensazione, ivi inclusa Corte cost. n. 77/2018 che ha ammesso le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” e Corte cost. n. 157/2014. Il ricorso è stato altresì ritenuto inammissibile laddove formulato sull’assunto che il pagamento fosse conseguito all’introduzione del giudizio, non confrontandosi con la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e con il riconoscimento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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