Il difetto di legittimazione passiva non è proponibile per la prima volta in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5906 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinato con il sistema di preclusioni: in primo grado va contestato non oltre l’udienza di trattazione, mentre in appello può essere inserito tra i motivi di impugnazione. In mancanza di tempestiva censura nei due gradi di merito, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. La regola di riparto dell’onere della prova resta soggetta ai normali limiti di specificità del gravame: la parte che impugna una sentenza fondata su più rationes decidendi deve censurarle tutte, per evitare il passaggio in giudicato della statuizione non impugnata. È altresì inammissibile il motivo che, sotto l’apparente violazione di legge, solleciti un riesame del merito o invochi una generica potestas autoritativa della pubblica amministrazione senza indicare l’atto o il documento da cui essa discende.
Il Fatto
Una ASL proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato il suo appello, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento di una somma, in favore della società cessionaria dei crediti, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale rese nel 2017 da un centro accreditato.
Con il ricorso, la ASL deduceva tre motivi: il difetto di propria legittimazione passiva, sostenendo che la titolare passiva del rapporto fosse la società regionale per la sanità; la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova e sulla non contestazione; l’omesso esame dell’obbligo del giudice ordinario di adeguarsi ad atti amministrativi espressione della potestas autoritativa della pubblica amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i tre motivi e riscontrando per ciascuno un autonomo profilo di inammissibilità.
Quanto al primo motivo, relativo al preteso difetto di legittimazione passiva per la intervenuta centralizzazione dei pagamenti in capo alla società regionale, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il difetto di legittimazione, sebbene rilevabile d’ufficio, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nei giudizi di merito. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva precisato se e come la censura fosse stata trattata nei gradi precedenti. La Corte ha inoltre evidenziato che la normativa regionale richiamata, nel prevedere la delega alla società regionale per l’esecuzione dei pagamenti, escludeva espressamente il subentro nella titolarità dei rapporti obbligatori facenti capo alle aziende sanitarie.
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., per l’oscurità circa la rilevanza dei documenti invocati. La ricorrente, tuttavia, non aveva impugnato specificamente tale statuizione, che da sola risultava sufficiente a sorreggere la decisione. Richiamando il principio delle plurime rationes decidendi, la Corte ha precisato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non censurata, con conseguente improduttività delle restanti censure. Le ulteriori doglianze, benché formalmente riferite alla violazione delle norme sull’onere della prova, sollecitavano in realtà un riesame del merito, estraneo al sindacato di legittimità.
Il terzo motivo, infine, è stato ritenuto generico e assertivo: la ricorrente invocava l’esistenza di una non meglio precisata potestas della pubblica amministrazione, senza indicare l’atto o il documento da cui derivasse il potere autoritativo. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso risponde al legittimo fine di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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