Motivazione per relationem alla sentenza del giudizio societario e nullità per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7040 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente e, quindi, nulla, la sentenza di appello che, richiamando per relationem una propria pronuncia resa in pari data in un diverso giudizio tra le stesse parti, non ne riporti i contenuti e non li renda oggetto di autonoma valutazione critica. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e non può estendersi al difetto di sufficienza; la motivazione per relationem è valida solo se le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive e sia apprezzabile l’iter logico seguito dal giudice.

Il Fatto

La contribuente, socia unica di una società a ristretta base partecipativa, impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, i redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione degli utili extracontabili della società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

In appello, la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame dell’Ufficio, ritenendo la controversia “collegata” e “subordinata” a quella relativa agli avvisi societari, decisa con sentenza resa in pari data. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso, richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa.

Con specifico riferimento alla tecnica motivazionale per relationem, la Corte rammenta che essa è valida a condizione che i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e che le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 14814 del 2008.

Nel caso di specie, la CTR aveva fondato il proprio convincimento esclusivamente sul richiamo alla sentenza resa in pari data nel giudizio societario, senza riportarne i contenuti e senza alcuna valutazione autonoma dei motivi di appello. La Corte qualifica tali affermazioni come apodittiche ed assertive, non idonee a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice e a verificare le ragioni della condivisione della decisione assunta nell’altro giudizio, tanto più che quest’ultima era stata nel frattempo annullata dalla stessa Corte con ordinanza n. 7526 del 2023.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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