Rettifica immobiliare, motivazione per relationem e sindacato sulla stima (Cass. civ. Sez. V n. 8839 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte di registro, la motivazione dell’avviso di rettifica di valore assolve la funzione di delimitare le ragioni deducibili dall’Ufficio e di consentire il diritto di difesa del contribuente, e deve ritenersi adeguata mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata; solo nella successiva fase contenziosa rileva l’onere dell’Amministrazione di provare i presupposti fattuali del criterio prescelto, potendo il contribuente contrapporre altri elementi o parametri. La valutazione estimativa compiuta dal giudice di merito, rientrando nei poteri degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non integra un giudizio secondo equità sostitutiva e non viola l’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.; essa è sindacabile in sede di legittimità soltanto per carenza o inadeguatezza della motivazione. La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve concernere un fatto storico, principale o secondario, e non si identifica nella mera riproposizione di argomenti probatori.
Il Fatto
Una società e due persone fisiche impugnavano un avviso di liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali, emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di rettifica del valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita. La rettifica elevava il valore da quello dichiarato a un importo superiore, fondandosi su una stima che indicava gli estremi degli immobili comparabili.
Il giudice di prime cure aveva disatteso l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento parziale dell’appello, aveva rideterminato il valore unitario del bene, riconoscendo la validità della motivazione dell’atto ma riducendo la pretesa impositiva. I contribuenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di motivazione della sentenza d’appello, difetto di motivazione dell’atto impositivo, omesso esame di fatti decisivi e illegittima compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rileva che tutte le questioni controverse erano state compiutamente esaminate dal giudice del gravame, che aveva escluso il difetto di motivazione dell’atto e rideterminato il valore imponibile; non è configurabile omessa pronuncia quando le eccezioni non risultino specificamente indicate.
Sul secondo motivo, richiamando le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso concreto la sentenza dà pienamente conto delle ragioni del decisum.
Quanto alla rideterminazione del valore, il giudice del gravame ha articolato i dati fattuali di riferimento, pervenendo alla conclusione estimativa sulla base del valore unitario a metro cubo. Tale accertamento non è riconducibile alla equità sostitutiva, che attiene alle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice, controllabili solo sotto il profilo della motivazione.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che la censura sul difetto di motivazione dell’atto impositivo si risolve in una mera riproposizione di deduzioni difensive prive di riferimenti al contenuto dell’atto. Richiamando la Cass. Sez. Un. n. 5783 del 1988, precisa che l’obbligo motivazionale è adempiuto con l’enunciazione del criterio astratto, mentre la prova dei presupposti fattuali appartiene alla fase contenziosa. La stima dell’UTE è sufficiente a integrare una motivazione adeguata.
Il quarto motivo è inammissibile, poiché non individua un fatto storico decisivo, ma si risolve in un rinvio generico a una stima di parte. Il quinto motivo è infondato: la compensazione delle spese è stata espressamente correlata al parziale accoglimento della domanda e risulta specificamente motivata; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Nota della Redazione
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