Operazioni oggettivamente inesistenti e indeducibilità dei costi per difetto di inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 7071 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’inesistenza dell’operazione, anche mediante elementi indiziari o presunzioni. Grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella regolarità formale delle scritture contabili. I costi documentati da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza, a prescindere dalla loro conformità formale ai requisiti previsti dalla legge.

Il Fatto

La società contribuente, attiva nel settore edile, riceveva un avviso di accertamento con cui l’ufficio recuperava a tassazione maggiori IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2019. Il recupero derivava dal disconoscimento di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, documentate da fatture emesse da società qualificate come “cartiere”. Le indagini della Guardia di Finanza avevano rilevato una rete di società riconducibili a un medesimo dominus, funzionale a creare fittizi crediti IVA e a continuare l’attività di impresa dopo il fallimento delle società originarie.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, così come la Commissione tributaria regionale, che confermava la natura fittizia delle operazioni e l’inattendibilità della documentazione contabile. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando la motivazione della sentenza e l’applicazione delle regole sull’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile e manifestamente infondato e gli altri inammissibili, se non anche infondati, rigettando infine il ricorso nel suo complesso.

Quanto al primo motivo, relativo al vizio di motivazione, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di doppia conforme di merito. La sentenza impugnata è stata ritenuta dotata di una motivazione effettiva, superando la soglia del cd. minimo costituzionale e supportando adeguatamente la natura di cartiere delle società emittenti con un quadro indiziario convergente.

Con riguardo ai motivi sull’onere della prova, la Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, assolve al proprio onere anche mediante presunzioni, indicando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. In particolare, nella specie, la sentenza impugnata aveva valorizzato elementi quali l’assenza di movimentazioni di denaro, la mancanza di documentazione contabile e la mancata attivazione per il recupero dei crediti.

La Corte ha precisato che il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni, prova che non può risolversi nella sola esibizione della fattura, ma deve riguardare la sostanza dell’operazione stessa. I costi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza, indipendentemente dalla loro regolarità formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *