Il giudice tributario determina la plusvalenza con poteri di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 15397 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, essendo diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’avviso di accertamento o di rettifica dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga in tutto o in parte invalido l’atto per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta, demandandone la successiva quantificazione alle parti, ma è tenuto a esaminare nel merito la pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. In tale quadro, la rideterminazione della plusvalenza imponibile sulla base dei valori medi di mercato, di cui il giudice dia conto in motivazione, costituisce legittimo esercizio dei poteri estimativi propri della giurisdizione di merito, non equiparabile al ricorso alla equità sostitutiva, che attiene al diverso piano delle regole sostanziali.
Il Fatto
Alla contribuente veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’accertamento di valore effettuato ai fini dell’imposta di registro, recuperava a tassazione una maggiore plusvalenza non dichiarata, richiedendo la dovuta IRPEF. Avverso il predetto accertamento di valore la contribuente aveva già proposto ricorso, accolto in secondo grado, e tale pronuncia risultava a sua volta impugnata in Cassazione.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento concernente la plusvalenza e il giudice di primo grado lo annullava, sul rilievo che l’accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, sul quale l’avviso si fondava, era stato annullato. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania lo accoglieva parzialmente, rideterminando la plusvalenza tassabile. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 67 e 68 del TUIR, dell’art. 2697 cod. civ., della legge n. 212/2000 e degli artt. 111 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello, una volta acclarata l’irrilevanza giuridica dei parametri utilizzati dall’Ufficio, avrebbe dovuto rigettare l’appello confermando l’annullamento dell’avviso, non potendo esercitare un illegittimo potere “sostitutivo”. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché pretermette la fondamentale caratterizzazione del giudizio tributario come giurisdizione di pieno merito, richiamando il principio secondo cui il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l’atto per motivi sostanziali, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta, ma deve esaminare nel merito la pretesa.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 67 e 68 del TUIR, degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che il giudice di merito, quantificando la plusvalenza su basi diverse da quelle dell’avviso, aveva assunto una posizione accertativa “sostitutiva”, in violazione del principio per cui l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato, evidenziando come la rideterminazione della pretesa rientri nei poteri di giurisdizione-merito riconosciuti al giudice tributario, e come il giudizio di non condivisibilità dei valori presi a riferimento dall’Ufficio attenga alla quantificazione della pretesa e non alla sua sussistenza.
La CTR aveva infatti affermato, in un passaggio motivazionale non censurato, che la plusvalenza sussisteva, essendo la vendita dettata da evidenti finalità speculative e non avendo la contribuente dichiarato alcuna plusvalenza nel modello Unico 2009. La Corte ha inoltre precisato che il procedimento logico-matematico seguito per il calcolo della plusvalenza, quale risultato della sottrazione tra valore di cessione e valore antecedente la lottizzazione, era rimasto incensurato, e che la CTR aveva fondato la nuova determinazione sui valori medi di mercato, dando conto in motivazione della valutazione unitaria adottata e rendendo così ragionato e motivato l’esercizio dei poteri estimativi.
La Suprema Corte ha infine ricordato che la valutazione del giudice tributario si fonda su un giudizio estimativo basato sull’esame del compendio probatorio, di cui deve dare conto in motivazione, non essendo ammissibile il ricorso alla sola equità sostitutiva. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 67 TUIR – Redditi diversi
- Art. 68 TUIR – Plusvalenze