La compensazione delle spese non può fondarsi sulla sola acquisizione tardiva della documentazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7589 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., come novellato dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014 e modificato dalla l. n. 162/2014, e come integrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2018, è consentita solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere assimilabili alle fattispecie tipiche e indicate esplicitamente in motivazione, non potendo essere espresse con formula generica. La circostanza che la documentazione utile all’accoglimento della domanda sia stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo costituisce dato fisiologico dell’iter processuale e non può, di per sé, integrare le predette gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione allo stato passivo proposta dal ricorrente avverso il decreto che aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, disponendo l’ammissione in via privilegiata delle somme richieste ma con compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice motivava la compensazione rilevando che la documentazione utile all’accoglimento era stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo.
Avverso tale decreto, il creditore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché il vizio di motivazione, censurando la compensazione delle spese disposta a fronte dell’integrale soccombenza della società in liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come decreto emesso ai sensi dell’art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019, impugnabile per cassazione ex comma 14 della medesima disposizione, precisando che l’erronea denominazione come ordinanza è ininfluente, essendo stato il ricorso notificato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la disciplina della compensazione delle spese, come risultante dall’intervento della Corte costituzionale n. 77 del 2018, è limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, ovvero a gravi ed eccezionali ragioni che devono essere specificamente indicate in motivazione e presentare connotazioni tali da renderle assimilabili alle ipotesi tipiche.
La Cassazione ha quindi valutato la motivazione del Tribunale, che aveva fondato la compensazione esclusivamente sull’acquisizione tardiva della documentazione. Tale circostanza, ad avviso della Corte, non rientra nelle ipotesi tipiche e non è stata nemmeno argomentata come a esse assimilabile, difettando la dimostrazione della gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma; l’acquisizione della documentazione dopo la domanda di insinuazione, ma non con o dopo il ricorso in opposizione, senza che risultassero preclusioni, è stata qualificata come dato fisiologico dell’iter processuale.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Lecce in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulle spese delle fasi di merito in conformità ai principi enunciati, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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