Dichiarata l’estinzione per definizione agevolata e inammissibile il ricorso per tardività della notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 8297 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 prevale anche sulle cause di inammissibilità dell’impugnazione, qualora il relativo procedimento si sia perfezionato nel corso del giudizio di cassazione prima che, con una pronuncia in rito, la Corte abbia determinato il passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata. Le forme di notificazione di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 sono idonee a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Nei processi soggettivamente complessi, con cause inscindibili o tra loro dipendenti, la parte destinataria della notificazione della sentenza ha l’onere di proporre impugnazione nel termine breve nei confronti di tutte le parti del processo, a prescindere da chi abbia notificato la sentenza. Il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine breve è tardivo e, quindi, inammissibile.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito di impresa di una società in nome collettivo per l’anno d’imposta 2008. Poiché la società risultava cessata, l’avviso di accertamento fu notificato ai soci, subentranti nei rapporti attivi e passivi della società estinta, che impugnarono l’atto unitamente agli avvisi di accertamento loro notificati per la ripresa fiscale sui redditi di partecipazione.
La Commissione Tributaria Provinciale accolse i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti di uno dei soci, che aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, depositando quietanza a saldo. La definizione agevolata, ha precisato la Corte, può riguardare soltanto le liti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e, comunque, non esaurite alla data di presentazione della domanda. Essa prevale anche sulle cause di inammissibilità dell’impugnazione, quando il relativo procedimento si sia perfezionato nel corso del giudizio di cassazione prima di una pronuncia in rito.
Con riferimento agli altri soci, la Corte ha dichiarato il ricorso dell’Agenzia inammissibile. Dalla documentazione allegata risultava che la sentenza d’appello era stata notificata all’Ufficio, su istanza di uno dei soci, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto in data 29 maggio 2018, ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui tali forme di notificazione sono idonee a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
L’Agenzia non propose ricorso per cassazione entro i successivi sessanta giorni, notificando l’atto solo nel dicembre 2018. La Corte ha escluso l’applicabilità della sospensione dei termini per impugnare prevista dal d.l. n. 119 del 2018, emanato nell’ottobre dello stesso anno, quando il termine breve era già scaduto. Richiamando il principio di unitarietà del termine per impugnare nei processi soggettivamente complessi, la Corte ha affermato che la parte destinataria della notificazione della sentenza ha l’onere di proporre impugnazione nel termine breve nei confronti di tutte le parti del processo, a prescindere da chi abbia notificato la sentenza stessa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.