Accertamento bancario: onere del contribuente di riconciliare gli assegni con le operazioni contabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 9165 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le movimentazioni bancarie, in assenza di indicazione del beneficiario, possono essere oggetto di accertamento presuntivo di maggiori ricavi, poiché l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 impone di considerare ricavi i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente provi che gli stessi sono registrati in contabilità. Tale onere probatorio non è assolto da dichiarazioni di terzi o dalla produzione di una perizia di parte, che ha valore di semplice indizio, ma richiede una puntuale riconciliazione tra i titoli di credito incassati e le specifiche operazioni contabili. In materia di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997 non comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
A seguito di una verifica nei confronti di un’altra società, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2011, contestando maggior reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva. La Guardia di finanza aveva rinvenuto fotocopie di assegni bancari, privi di indicazione del beneficiario, incassati dalla società contribuente. I soggetti traenti non erano risultati clienti di quest’ultima, portando l’Ufficio ad assimilare tali incassi a cessioni di merci non documentate.
La società contribuente ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che i titoli fossero proventi di rapporti commerciali con la società verificata, ricevuti in pagamento di forniture. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo non dimostrata l’associazione degli assegni alle operazioni registrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo, che mescolava doglianze di omessa pronuncia, violazione di legge e difetto di motivazione, è stato ritenuto una negazione del principio di chiarezza. La ricorrente, inoltre, mirava a ottenere un riesame dell’apprezzamento del giudice di merito sulla valenza probatoria degli elementi fattuali.
In punto di prova, la Corte richiama il principio per cui la doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo per l’erronea applicazione di una regola di valutazione, non per il mero esercizio del prudente apprezzamento, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione. Nel caso di specie, il giudice di appello ha operato un apprezzamento di fatto insindacabile, avendo escluso l’associazione tra gli assegni e le operazioni registrate.
La Corte ha precisato che la CTR ha correttamente applicato i principi in materia di accertamento bancario: gli assegni incassati, non riconducibili a clienti e privi di registrazione, legittimano la presunzione di maggiori ricavi. Il contribuente ha l’onere di provare la riconciliazione tra i titoli e le singole operazioni, onere non assolto tramite la produzione di una perizia di parte, che costituisce mero indizio, né tramite dichiarazioni sostitutive di terzi.
Quanto al quinto motivo, avente ad oggetto la mancata attivazione del procedimento di accertamento con adesione, la Corte lo ha ritenuto infondato. La presentazione dell’istanza non rende inefficace l’avviso, ma sospende solo il termine di impugnazione per novanta giorni. La mancata convocazione del contribuente non è sanzionata dalla legge ed è una facoltà dell’Ufficio. La Corte ha evidenziato che la normativa ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo solo in un momento successivo, non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Nota della Redazione
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