Rendimento del fondo PIA tassabile solo se gestito sul mercato (Cass. civ. Sez. 5 n. 13563 del 10.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, dopo l’annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione, non potendo rimettere in discussione l’an del rendimento assoggettabile a imposizione. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento del capitale, dovendosi intendere per tale il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, e non anche le somme calcolate attraverso riserve matematiche e sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione. La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se volta a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non ricomprende l’omesso esame di questioni o argomentazioni difensive.

Il Fatto

Gli eredi di un dirigente Enel in quiescenza, iscritto al Fondo di previdenza integrativa aziendale PIA in epoca anteriore al 28 aprile 1993, proponevano istanza di rimborso IRPEF per la differenza tra la ritenuta del 31,08 per cento applicata dal sostituto d’imposta sulle somme erogate a titolo di liquidazione della posizione previdenziale e l’aliquota del 12,50 per cento prevista per i redditi di capitale. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti impugnavano il diniego dinanzi alla CTP di Piacenza, che accoglieva il ricorso. La CTR dell’Emilia Romagna, in sede di rinvio dopo la cassazione con rinvio disposta dalla Corte di legittimità, rigettava l’impugnazione del silenzio-rifiuto. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto l’esame congiunto del settimo e del primo motivo, entrambi volti a censurare la violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio e delle norme sulla tassazione del rendimento. Sul punto, ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la pronuncia di cassazione vincola il giudice di rinvio alla regola giuridica enunciata e alle premesse logico-giuridiche della decisione. Ha precisato che, nel caso di specie, la sentenza di rinvio aveva demandato al giudice di merito l’accertamento della natura e quantità del rendimento liquidato, verificando se vi fosse stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato. La CTR si era attenuta a tali prescrizioni, avendo escluso l’esistenza di un rendimento assoggettabile a imposizione come reddito di capitale all’esito dell’esame delle previsioni contrattuali e delle informazioni assunte presso l’Enel, che aveva negato attività di gestione sul mercato dei capitali accantonati.

La Corte ha quindi ricondotto la nozione di rendimento a quella enunciata dalle Sezioni Unite n. 13642 del 2011, precisando che la ritenuta del 12,50 per cento si applica alle somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale sul mercato, non anche a quelle calcolate mediante riserve matematiche e sistemi tecnico-attuariali. Ha ritenuto insussistenti le violazioni di legge lamentate, evidenziando che la valutazione compiuta dalla CTR costituiva un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, la Corte li ha dichiarati inammissibili, in quanto diretti a sollecitare una diversa valutazione delle prove offerte. Ha chiarito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso prove legali, non già quando abbia valutato liberamente la valenza probatoria dei documenti. Ha escluso, inoltre, la ricorrenza del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la CTR attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata.

Il quinto e il sesto motivo, relativi all’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. La Corte ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non estendendosi alle questioni giuridiche o alla valenza probatoria degli elementi istruttori. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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