Programma di protezione a termine e capitalizzazione delle misure di assistenza (TAR Lazio n. 121 del 05.01.2026)
Le speciali misure di protezione sono per definizione temporanee e rivedibili: la mancata proroga è legittima se gli organi inquirenti attestano la cessazione degli impegni giudiziari. La capitalizzazione ex art. 10 D.M. 161/2004 è espressione di discrezionalità nell’an e nel quantum.