Comodato abitativo familiare, durata desumibile dall’uso convenuto (Cass. civ. Sez. III n. 573 del 09.01.2025)
Il comodato di immobile stipulato per le esigenze abitative della famiglia del comodatario è riconducibile all’art. 1809 cod. civ. e non al comodato precario: la durata è desumibile per relationem dall’uso convenuto e la restituzione non può essere pretesa ad nutum.